COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERVARO SANVITTORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 48 DEL 16.12.2004 (Gara: CERVARO SANVITTORESE – CASSINO 1927 del 27.11.2004 – Camp. Jun. Regionale)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERVARO SANVITTORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 48 DEL 16.12.2004 (Gara: CERVARO SANVITTORESE – CASSINO 1927 del 27.11.2004 – Camp. Jun. Regionale) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che l’arbitro ha sospeso la gara al 12’ del secondo tempo per oscurità; § osservato che, secondo il referto arbitrale, la gara è iniziata alle ore 15.10 ed il 2° tempo si è concluso alle ore 15.56 avendo neutralizzato 1 minuto, il riposo è durato 10 minuti e quindi il secondo tempo è iniziato alle ore 16,06 e, conseguentemente, la gara è stata sospesa alle ore 16.18 anche a causa delle avverse condizioni metereologiche che hanno accelerato il verificarsi della situazione di oscurità; § ritenuto che secondo quanto dedotto dalla reclamante, confermato nel referto arbitrale, l’impianto di illuminazione è risultato non funzionante; § osservato che nella specie, l’orario di effettuazione della gara, ore 15.00 era quello pomeridiano ufficiale e non era previsto l’uso dell’illuminazione artificiale che si è resa necessaria per le circostanze atmosferiche particolarmente avverse, e quindi non sussisteva l’obbligo per la società ospitante di mettere a disposizione un impianto efficiente; § ritenuto quindi che la gara è stata sospesa per cause di forza maggiore e deve essere ripetuta; DELIBERA § di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata ordinando la ripetizione della gara; § Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza. § La tassa di reclamo va restituita.
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