COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Reclamo CFFS Cogoleto avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale CFFS Cogoleto-Pegli del 4.12.2004.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/01/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 44 – Reclamo CFFS Cogoleto avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale CFFS Cogoleto-Pegli del 4.12.2004.
C.U. n. 22 del 16.12.2004 C.P. Genova
Con decisione apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti della gara del Campionato Provinciale Juniores CFFS Cogoleto-Pegli del 4.12.2004 deliberava di infliggere ad entrambe le squadre la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3.
L’arbitro aveva ritenuto di fischiare anticipatamente la fine della gara al 33’ del secondo tempo, non sentendosi in grado di proseguirla, dopo essere stato spintonato da un calciatore dell’U.S. Pegli e dopo che l’allenatore della stessa squadra si era avvicinato al cancello d’ingresso al campo scardinandolo, provocando una rissa collettiva tra i calciatori.
Con reclamo ritualmente proposto la Soc. CFFS Cogoleto si è rivolta alla Commissione Disciplinare affermando che al momento della sospensione la propria squadra si trovava in consistente vantaggio ed i fatti erano da attribuirsi esclusivamente al comportamento dei tesserati della squadra ospitata; eccepiva inoltre che il pronto intervento dei propri dirigenti aveva scongiurato che lo scontro degenerasse garantendo al tempo stesso l’incolumità del direttore di gara. Conclude con la richiesta di ripetizione della gara.
Il reclamo merita l’accoglimento.
Come già più volte affermato da questo giudicante, la sospensione immediata e definitiva della gara prima della scadenza del tempo regolamentare, trova la sua giustificazione in fatti di palese gravità quali per esempio gli atti violenti compiuti nei confronti dell’arbitro, con conseguenze lesive per lo stesso, o l’invasione del terreno di gioco. Nel caso di specie la decisione assunta dall’ufficiale di gara appare ingiustificata ed intempestiva, potendo lo stesso fronteggiare la situazione con i mezzi che il regolamento di gioco gli mette a disposizione, quali il richiamo dei capitani (ed eventualmente dei vice-capitani) con l’invito a porre termine agli scontri con la conseguente espulsione in caso negativo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 12 punto 4 lett. c) C.G.S. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Soc. CFFS Cogoleto e delibera l’annullamento della decisione del primo giudice di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva di perdita della gara CFFS Cogoleto-Pegli, rimettendo gli atti al Comitato Provinciale di Genova per la ripetizione.
Nulla per la tassa reclamo non versata.
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