COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo U.S. Altarese Co. Vetro avverso la squalifica del calciatore Daniele Lorenzo fino al 16.3.2005 – Gara Corniglianese-Altarese del 9.1.2005 Campionato di Promozione (15ª/A) C.U. n. 24 del 13.1.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo U.S. Altarese Co. Vetro avverso la squalifica del calciatore Daniele Lorenzo fino al 16.3.2005 – Gara Corniglianese-Altarese del 9.1.2005 Campionato di Promozione (15ª/A) C.U. n. 24 del 13.1.2005 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo dell’U.S. Altarese Co. Vetro osserva quanto segue: · · il calciatore Daniele Lorenzo era stato espulso al 14’ del 2° T. perché, a seguito di una protesta posta in essere da alcuni calciatori dell’U.S. Altarese per l’assegnazione di un calcio di rigore, aveva spintonato una sola volta al petto l’arbitro facendolo indietreggiare di due passi. Alla notifica dell’espulsione aveva rivolto all’arbitro frase offensiva scusandosi al termine della gara; · la reclamante non ha contestato il resoconto arbitrale, ma ha dedotto che i fatti così come si sono svolti e come riportati dal direttore di gara, non giustificano una così pesante squalifica che, riferita alle gare ufficiali della società, risulterebbe pari ad un fermo per nove giornate effettive; pone infine l’accento sulla totale mancanza di violenza nel gesto del calciatore e sul pentimento immediato sfociato con le scuse all’arbitro al termine della gara. · il reclamo è suscettibile di accoglimento. Le osservazioni e deduzioni della società reclamante trovano sostanziale conferma negli atti ufficiali ed il comportamento del calciatore al termine della gara costituisce attenuante da tenere in considerazione nell’irrogazione della pena; per questi motivi riduce la squalifica del calciatore dal 16 Marzo 2005 al 25 febbraio 2005 e dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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