COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 13/01/2005 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D Decisione del Giudice Sportivo gara del 13/12/2004 NAS 2000 – ARCI OLMI IT COOL

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 13/01/2005 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D Decisione del Giudice Sportivo gara del 13/12/2004 NAS 2000 - ARCI OLMI IT COOL Dagli atti ufficiali si rileva che al 29° del 2° tempo, a seguito di una sua decisione tecnica, il direttore di gara, da parte di tutti i calciatori della società ARCI OLMI presenti sul terreno di gioco, era fatto oggetto di atteggiamenti gravemente minacciosi e d’inqualificabili ingiurie verso la sua persona ed il suo onore: infatti veniva circondato, costretto ad indietreggiare ed a causa del continuo pericoloso gesticolare costretto ad accucciarsi per evitare di essere colpito mentre continuavano, da parte degli stessi calciatori, atteggiamenti di ingiuria e grave minaccia. Solamente l’intervento dei dirigenti della società locale, che opportunamente allontanavano i calciatori avversari, consentiva all’arbitro di rialzarsi e decretare la fine dell’incontro. Infatti constatata l’impossibilità di continuare l’incontro perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori della società ARCI OLMI (partecipanti al gioco e che l’avevano ingiuriato e minacciato) ed in tal modo la Società sarebbe rimasta senza calciatori e quindi senza il numero minimo di calciatori previsti dalla vigente normativa federale, l’Arbitro non poteva che decidere di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 29° minuto del secondo tempo. Il direttore di gara non è però stato in grado d’identificare tutti i responsabili delle ripetute e gravi minacce ed ingiurie anche a causa della comprensibile tensione dovuta all’atteggiamento dei calciatori della società ARCI OLMI. Tuttavia tra essi individuava il calciatore Minerva Roberto il quale portandosi col proprio viso a meno di 10 cm. dal suo viso ripetutamente pronunciava inqualificabili ingiurie verso la sua persona ed il suo onore; inoltre istigava i propri compagni ad intervenire tanto che gli stessi circondavano l’arbitro e così di fatto ha causato la grave situazione sopra descritta. Quando poi l’arbitro riusciva a lasciare il terreno di gioco grazie alla scorta dei dirigenti, dei calciatori e del pubblico locale, il calciatore Minerva Roberto per almeno tre minuti ha continuato continuato pervicacemente ad ingiuriare ed insultare l’arbitro. Durante i fatti su descritti il dirigente accompagnatore della società ARCI OLMI, Sig. Leone Antonio, nonostante l’espressa richiesta di aiuto rivolta dall’arbitro, se ne rimaneva tranquillamente in panchina senza prestare attenzione all’appello del direttore di gara; successivamente, dopo che i documenti della sua società erano già stati riconsegnati, si presentava nello spogliatoio dell’arbitro accompagnato dal calciatore Cannizzo Andrea non per presentare eventuali e formali scuse ma entrambi insolentivano l’arbitro sfidandolo a riportare i fatti avvenuti in quanto la società aveva i soldi per pagare eventuali sanzioni ed anziché stigmatizzare il comportamento dei propri calciatori sostenevano che gli stessi avevano ragione e che se l’arbitro fosse stato un uomo (anziché una donna) avrebbero fatto peggio ed infine giustificavano tale comportamento attribuendone la causa agli errori dell’arbitro stesso: se ne andavano alla fine senza dimenticare di accusare l’arbitro in questione e gli arbitri in genere di disonestà e parzialità. PQM DELIBERA - Di comminare alla società ARCI OLMI l’ammenda di 250,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori e dirigenti; - Di comminare alla società ARCI OLMI, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; - Di squalificare il calciatore Sig. Minerva Roberto (ARCI OLMI), per i motivi a lui imputati, fino al 4/5/05; - Di squalificare il calciatore Sig. Cannizzo Andrea (ARCI OLMI), per i motivi a lui imputati, fino al 6/4/05; - Di inibire il dirigente Sig. Leone Antonio (ARCI OLMI), per i motivi a lui imputati, fino al 8/6/05;
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