COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclami Società Club Azzurri Brescia e C.Calcinatese Avverso delibera del GS che ha disposto la ripetizione della gara: Calcio Calcinatese/Club Azzurri Brescia del 28/11/2004 Del Campionato di 2^ Cat. Gir. B (C.U. n.17 del 10/12/2004 del Comitato di BRESCIA)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclami Società Club Azzurri Brescia e C.Calcinatese Avverso delibera del GS che ha disposto la ripetizione della gara: Calcio Calcinatese/Club Azzurri Brescia del 28/11/2004 Del Campionato di 2^ Cat. Gir. B (C.U. n.17 del 10/12/2004 del Comitato di BRESCIA) La Commissione Disciplinare, riuniti i reclami, preso atto che la Commissione impianti Sportivi in data 15/10/2004 ha attestato la possibilità di deroga al Comune di CALCINATO di utilizzare il campo in erba artificiale, denominato “Centro Sportivo Vincenzo Bianchi” sito in Via Stazione Calcinato per le attività del Campionato della LND e settore Giovanile e Scolastico; che nel modulo depositato per l’iscrizione la C.CALCINATESE ha espressamente indicato di avere in alternativa i due campi dei quali si discute; che, come attestato dal direttore di gara la gara si è svolta regolarmente e solo al termine della stessa, il CLUB AZZURRI BRESICA, SOCCOMBENTE per 0-4 ha avanzato riserva in merito alla regolarità della gara stessa, disputatasi a suo dire su campo diverso. Tanto premesso la Commissione Disciplinare, in riforma della impugnata delibera RIPRISTINA Il risultato conseguito sul terreno di gioco e precisamente: C.CALCINATESE/CLUB AZZURRI BRESCIA 4-0. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della C.CALCINATESE e l’addebito della stessa a carico del CLUB AZZURRI BRESCIA.
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