COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Casalbuttano Camp. Prom. Gir. F Gara del 19/12/2004 tra Casalbuttano/Pavonese (C.U. n.25 del CRL datato 23/12/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Casalbuttano Camp. Prom. Gir. F Gara del 19/12/2004 tra Casalbuttano/Pavonese (C.U. n.25 del CRL datato 23/12/2004) La società CASALBUTTANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito sino all’11/05/2005 il sig. FIORANI DAVIDE e squalificato sino al 30/03/2005 il tecnico sig. MANZONI GIOVANNI e disposto l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società reclamante, lamentando che letti i fatti riportati sul referto arbitrale e sul relativo supplemento non si sarebbero concretizzati nei termini e con le modalità descritte in atti. In considerazione della diversa cronistoria dell’accaduto chiede una riduzione del provvedimento reso in prime cure. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del CGS, rileva: esaminato il referto arbitrale e l’allegato supplemento di rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, si evidenzia in maniera palmare che i fatti ascritti sia al sig. MANZONI che al sig. FIORANI sono del tutto congrui e meritevoli di conferma. Tenuto altresì conto della condotta dei dirigenti che hanno consentito l’accesso negli spogliatoi di persone non autorizzate, circostanza ammessa anche dalla reclamante, appare inoltre adeguata e corretta l’ammenda disposta a carico della società. Di conseguenza si ritiene del tutto meritevole di conferma la decisione adottata in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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