COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Chiavennese avverso delibera del GS che in merito alla gara A.S. Traona/U.S. Chiavennese del 27/12/2004 del Campionato Juniores Provinciale Gir. U ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di Euro55,00 (C.U. n.20 del Comitato di SONDRIO datato 29/12/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Chiavennese avverso delibera del GS che in merito alla gara A.S. Traona/U.S. Chiavennese del 27/12/2004 del Campionato Juniores Provinciale Gir. U ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di Euro55,00 (C.U. n.20 del Comitato di SONDRIO datato 29/12/2004) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso rispettivamente inoltrato e preso atto che copia dello stesso è stato inviato alla controparte, come ricevuta in atti, visti gli atti ufficiali osserva: 1) l’arbitro nel rapporto sostiene di aver sospeso l’incontro al 31’ del 2° tempo per una non meglio specificata invasione di campo ed altrettanto non specificata rissa. Successivamente, a seguito di chiarimenti richiesti dal GS, stante l’assoluta genericità del rapporto, lo stesso arbitro ha inviato un supplemento nel quale sostiene di aver sospeso la gara in quanto, dopo diversi richiami alle due panchine che continuavano a discutere disturbando il gioco, i capitani delle due squadre, invitati a far ritornare la calma in campo, si erano rifiutati. Il GS, verosimilmente ha richiesto ulteriori chiarimenti, assume che l’incontro è stato sospeso “per l’invasione di campo provocata da violenta contesa di parole offensive e ingiuriose poste in essere da tutti i componenti delle due panchine”, non senza scambio di percosse e che l’arbitro si sarebbe adoperato presso i capitani delle due squadre al fine di far proseguire la gara interrotta, invitando gli stessi e i dirigenti, che tuttavia si sarebbero dichiarati non più disponibili a proseguire l’incontro. 2) E’ nei poteri dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni a suo giudizio, ritenga pregiudizievole per l’incolumità propria, per quella dei tesserati, tal che non gli consentivano di dirigerla in piena indipendenza di giudizio, nonché di proseguirla proforma, per fini cautelativi o di ordine pubblico. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l’arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere. In particolare, nel caso di ostruzionismo e/o disobbedienza da parte di una squadra o di entrambe le squadre l’arbitro deve chiedere al capitano e/o capitani di invitare i compagni (ed i dirigenti) ad un comportamento corretto. Il capitano e/o i capitani che si dimostrassero solidali con i compagni e/ o i dirigenti devono essere espulsi e l’arbitro deve rivolgere lo stesso invito al vice e/o ai capitani. In caso di ulteriore rifiuto anche il vice capitano e/o i vice capitani devono essere espulsi, con conseguente sospensione della gara. Nel rapporto di gara l’arbitro deve poi descrivere i fatti accaduti in ogni loro particolare e le decisioni assunte. 3) Nella specie è evidente in primo luogo che l’arbitro non ha descritto in ogni loro particolare i fatti accaduti, parlando genericamente e impropriamente di invasione di campo e di rissa (che presuppone lo scontro di violenze tra più persone), in secondo luogo che non ha posto in essere tutte le misure disciplinari in suo potere (espulsione di calciatori, allontanamento di dirigenti etc) e soprattutto non ha, prima di sospendere la gara, espulso i capitani e, quindi, rivolto un invito ai vice capitani e provveduto all’espulsione anche di questi ultimi. Tanto premesso essendo evidenti gli errori e le omissioni nei quali è incorso l’arbitro non può che disporsi la ripetizione della gara con conseguente annullamento della delibera impugnata. Per tali motivi la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo proposto DISPONE La ripetizione della gara A.S. TRAONA/U.S. CHIAVENNESE con le modalità che il competente Comitato riterrà di determinare. Annulla tutte le sanzioni disposte a carico della A.S. TRAONA e della U.S. CHIAVENNESE dal GS e dispone l’accredito della relativa tassa alla U.S. CHIAVENNESE.
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