COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PETRITOLI avverso sanzioni merito gara Petritoli – Atletico Piceno, del 19.12.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 66 del 23.12.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PETRITOLI avverso sanzioni merito gara Petritoli – Atletico Piceno, del 19.12.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 66 del 23.12.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Petritoli la sanzione dell’ammenda di € 1.032,00 “per aver un gruppo di propri sostenitori, durante la gara, unitamente ad un dirigente allontanato dal terreno di gioco, rivolto pesanti insulti razzisti ad un giocatore di colore della squadra avversaria.” Lo stesso Giudicante comminava al sig. Santoni Ermanno, dirigente della reclamante e, nell’occasione, assistente di parte dell’arbitro, la sanzione della squalifica fino al 2 marzo 2005 perché “espulso per aver rivolto all’indirizzo di alcuni sostenitori della squadra avversaria pesanti offese e frasi intimidatorie. Dopo il suo allontanamento si posizionava nelle tribune ed unitamente ad altri sostenitori rivolgeva ad un giocatore di colore della squadra avversaria frasi gravemente offensive.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Petritoli, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento dell’ammenda, ovvero, in subordine, una congrua riduzione della stessa e la riforma della punizione del proprio dirigente sanzionato, reo solo di avere insultato l’arbitro. A dire della reclamante, al momento della segnatura di una rete da parte del calciatore di colore della squadra avversaria, due soli ragazzini si lasciarono andare ad alcune grida nei confronti dello stesso, peraltro subito fatte cessare dal pronto intervento di alcuni dirigenti e sostenitori locali e delle Forze dell’Ordine presenti. Risponderebbe al vero che il Santoni, dopo il suo allontanamento, si unì agli altri sostenitori locali presenti in tribuna, per incitare e sorreggere la propria squadra, continuando a prendersela con il direttore di gara, ma senza proferire alcunché nei confronti del giocatore di colore della squadra avversaria. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, deducendo altresì l’eccessività dell’ammenda in riferimento alla categoria di appartenenza e quindi alle proprie possibilità economiche. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, per tutta la durata dell’incontro, un gruppo prima di quattro e poi di sei sostenitori locali, tutti adulti, indirizzò cori razzisti nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria. Ha escluso che dirigenti, sostenitori o Forze dell’Ordine siano intervenuti per farli cessare. Ha infine confermato che il Santoni si unì ai sostenitori locali che stavano proferendo i cori razzisti. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante ed al dirigente Santoni, in ordine ai fatti loro contestati; disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine ai cori razzisti di alcuni propri sostenitori, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività dei cori medesimi né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farli cessare; ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione, tenuto conto del minimo edittale della pena previsto dall’art. 10 del Codice di giustizia sportiva; ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalle decisioni impugnate, anche in relazione alla misura delle pene ivi comminate, che pertanto si sottraggono ad ogni censura e quindi non possono essere riformate; visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Petritoli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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