COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 13/01/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara REAL BARLETTA – URSUS TRANI dell’8/12/2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 13/01/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara REAL BARLETTA - URSUS TRANI dell’8/12/2004 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la Società G.S. Ursus Trani proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto; - in particolare, la reclamante deduceva che: 1) al 20° minuto del 2° tempo, l'arbitro aveva allontanato dal terreno di gioco il Sig. Riontino Matteo, assistente di parte della società A. S. REAL BARLETTA; 2) a seguito di tale decisione, le funzioni di assistente erano state assunte da "un signore" che, prima della gara, non era stato riconosciuto dall'arbitro; - pertanto, chiedeva la modifica in suo favore del risultato finale della partita; - con comunicazione del 16/12/2004, la società A.S. REAL BARLETTA faceva pervenire a questo G.S. le sue controdeduzioni in merito al reclamo proposto; - in data 11/01/2005 l'arbitro della partita rendeva supplemento di referto, onde chiarire quanto accaduto; Tanto rilevato, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue: il reclamo proposto dalla Società Ursus Trani deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato. Infatti le deduzioni svolte dalla reclamante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali, con particolare riferimento al supplemento reso dall'arbitro in data 11/1/2005. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, a seguito dell'allontanamento del Sig. Riontino Matteo, le funzioni di assistente di parte della società Real Barletta sono state assunte dal Sig. Piazzolla Luigi, che, in qualità di componente del Servizio d'Ordine Sostitutivo, era stato regolarmente riconosciuto dall'arbitro prima dell'inizio della partita. Pertanto DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società Ursus Trani, disponendo l'addebito della relativa tassa sul conto della reclamante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 2.
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