COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 13/01/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S. SAN VITO – A.S. MONTALBANO del 19 dicembre 2004 (Reclamo dell’U.S. San Vito in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’obbligo di disputare la prossima gara interna a porte chiuse (cfr. Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre 2004)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 13/01/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: U.S. SAN VITO – A.S. MONTALBANO del 19 dicembre 2004 (Reclamo dell’U.S. San Vito in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per
l’obbligo di disputare la prossima gara interna a porte chiuse (cfr. Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre 2004)
L’U.S. SAN VITO ha reclamato chiedendo la revoca della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo o , in subordine, l’attenuazione della medesima;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Rilevato che a carico della Società non risultano adottati provvedimenti disciplinari specifici durante la stagione sportiva in corso;
Ritenuto, pertanto, di poter accedere ad un parziale accoglimento della richiesta formulata dalla reclamante;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Commutare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse nell’ammenda con diffida di euro 500,00;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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