COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 27/01/2005 Decisione del Giudice Sportivo Gara VIRTUS LOCOROTONDO – PROMAXIMA del 23/ 1/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 27/01/2005 Decisione del Giudice Sportivo Gara VIRTUS LOCOROTONDO - PROMAXIMA del 23/ 1/2005 Esaminati gli atti ufficiali: rilevato che: - alla fine del primo tempo, mentre l'arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoi, il calciatore del Locorotondo La Fortezza Giuliano, gli sbarrava la strada, schiacciandogli volontariamente un piede e lo insultava e minacciava ripetutamente; - subito dopo, mentre l'arbitro era intento ad estrarre il cartellino rosso, il calciatore della Soc. Locorotondo Convertini Pietro lo afferrava per le braccia, impedendogli di estrarre il cartellino stesso; - nel frattempo, due sconosciuti entravano sul terreno di gioco e spintonavano più volte l'arbitro, facendolo indietreggiare di circa 10 metri e facendogli perdere l'equilibrio; - inoltre, il citato calciatore Convertini Pietro, il dirigente accompagnatore Albanese Stefano e altri calciatori della soc. Locorotondo rimasti non identificati seguivano l'arbitro sin dentro il suo spogliatoio, impedendogli di chiudere la porta (priva di chiave); - pertanto il direttore di gara, circondato dai tesserati della soc. Locorotondo, che lo spintonavano e lo minacciavano nuovamente, decideva di sospendere definitivamente la partita, ritenendo che non sussistessero le condizioni minime di sicurezza per la sua prosecuzione; - infine, una trentina di tifosi del Locorotondo entravano sul terreno di gioco poichè ignoti avevano aperto le porte della recinzione di accesso, pertanto l'arbitro riusciva ad allontanarsi dal suo spogliatoio, dopo circa 1 ora, soltanto grazie all'intervento dei carabinieri; tanto rilevato questo Giudice Sportivo DELIBERA - comminarsi a carico del calciatore La Fortezza Giuliano della Soc. Locorotondo, la sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2005; - comminarsi a carico del calciatore Convertini Pietro della Soc. Locorotondo, la sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2005, così aggravata in considerazione della sua qualità di capitano; - comminarsi a carico del Dirigente Accompagnatore della Soc. Locorotondo Albanese Stefano la sanzione della inibizione sino al 30 aprile 2005; - comminarsi a carico della Soc. Locorotondo la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società Pro Maxima; - comminarsi a carico della Soc. Locorotondo l'ammenda di Euro 500.00 e la sanzione sportiva dell'obbligo di disputare n. 1 partita a porte chiuse.
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