COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 13 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare A.S. NUORESE – Campionato di Eccellenza Regionale Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.12.2004. Gara Coppa Italia Nuorese / Taloro Gavoi del 22.12.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 13 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. NUORESE - Campionato di Eccellenza Regionale
Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.12.2004.
Gara Coppa Italia Nuorese / Taloro Gavoi del 22.12.2004.
La reclamante chiede sia modificata e/o ridotta la squalifica fino al 20.01.2005 inflitta al giocatore Cesca Alessandro perché ritenuto responsabile di aver sputato al volto un avversario ed insultato trivialmente l’arbitro dopo la conseguente espulsione.
La società Nuorese Calcio sostiene che la sanzione di cui sopra sia non proporzionata all’effettiva gravità dei fatti addebitati al proprio tesserato il cui comportamento, se non giustificabile, è quantomeno comprensibile, essendo lo stesso diretta conseguenza di provocazioni verbali e fisiche alle quali era stato sottoposto dagli avversari. La reclamante contesta inoltre il tipo di sanzione (squalifica a tempo determinato) adottato dal Giudice Sportivo.
La Commissione, preso atto che non è assolutamente in discussione il rapporto arbitrale, per quanto attiene l’entità della sanzione, ritiene la stessa eccessiva in relazione alla responsabilità ascritta al giocatore Cesca Alessandro.
Relativamente alla questione di diritto e al tipo di sanzione inflitta ( squalifica a tempo), il reclamo non può essere accolto. Infatti l’art. 14 del C.G.S. elenca la tipologia delle sanzioni che possono essere inflitte a carico dei tesserati e il comma 1, lettera g) del citato articolo prevede la squalifica a tempo determinato.
Gli articoli richiamati nel reclamo riguardano esclusivamente le squalifiche per giornate di gara e pertanto il principio invocato nel ricorso non può essere applicato nel caso di squalifica a tempo.
Per quanto attiene la richiesta di audizione dei rappresentanti della Società, la Commissione, vista l’eseguità della sanzione residua, ha ritenuto che la convocazione della parte avrebbe precluso il beneficio di una eventuale riduzione della pena.
Per questi motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cesca Alessandro dal 20.01.2005 al 15.01.2005.
Dispone il non addebito della tassa.
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