COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POZZOMAGGIORE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.12.2004. Gara Pozzomaggiore / Pausania del 19.12.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POZZOMAGGIORE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.12.2004. Gara Pozzomaggiore / Pausania del 19.12.2004. La reclamante chiede siano annullate e/o ridotte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) 1) sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e ammenda di Euro 200,00 perché, al 47° del secondo tempo, un giocatore della società Pozzomaggiore aveva colpito intenzionalmente l’arbitro con una pallonata causandogli stordimento e dolore al viso e, successivamente, altri giocatori della reclamante ingiuriavano, minacciavano e spintonavano il direttore di gara che era costretto a sospendere la gara; 2) 2) squalifica fino al 31.12.2006 inflitta al giocatore Tanca Antonio perché ritenuto responsabile di aver attinto l’arbitro con una pallonata, provocandogli forte dolore al viso e stordimento per qualche secondo; 3) 3) squalifica fino al 31.05.2005 inflitta al giocatore Pischedda Luca perché ritenuto responsabile di aver ingiuriato, minacciato e spintonato l’arbitro, causandogli dolore; 4) 4) squalifica per quattro giornate di gara inflitte al giocatore Ghisu Giuseppe perché ritenuto responsabile di aver ripetutamente ingiuriato, minacciato e tentato di colpire l’arbitro. La società Pozzomaggiore sostiene che i provvedimenti adottati dal G.S. sono incongrui se posti in relazione al reale accadimento dei fatti ed in particolare che, essendo la partita ormai finita ( si era al 47° del secondo tempo), non vi era necessità di dichiarare la fine anticipata della gara anche perché le proteste e gli atteggiamenti indisciplinati posti in essere dai propri giocatori sono stati di breve durata e non di gravità tale da giustificare tale provvedimento. Sempre secondo la reclamante l’arbitro non ha comunque fatto ricorso a tutti i poteri a lui propri ( vedi espulsione) che se, adottati, avrebbero certamente permesso allo stesso di portare a termine la gara. Per quanto attiene alla squalifica inflitta al giocatore Tanca Antonio, sostiene che il proprio giocatore, a seguito di una decisione arbitrale da lui non condivisa, con un gesto di stizza dava un calcio al pallone senza peraltro avere l’intenzione di colpire il direttore di gara; Pischedda Luca ha si pronunciato ingiurie nei confronti dell’arbitro senza peraltro minacciarlo e spintonarlo; così dicasi per Ghisu Giuseppe che ha rivolto all’arbitro espressioni volgari senza che queste venissero accompagnate da gesti e minacce. La reclamante, a mezzo del proprio rappresentante, ha confermato, davanti a questa Commissione, le proprie richieste. L’arbitro della gara, convocato a sua volta per chiarimenti, non si è viceversa presentato. La Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali della gara, osserva quanto segue: 1) 1) con riferimento alla squalifica inflitta al giocatore Tanca Antonio, risulta che l’atto di violenza, consistito nell’avere egli colpito col pallone l’arbitro, è la conseguenza di una scomposta, deprecabile protesta ad una precedente decisione dello stesso direttore di gara, piuttosto che il frutto di deliberata violenza del giocatore di attingerlo, così che esso deve essere sanzionato per la portata dell’episodio e per le conseguenze che ne sono derivate. In riferimento a tali soli aspetti, la sanzione adottata deve essere adeguatamente ridotta, così come da dispositivo; 2) 2) con riferimento alla squalifica inflitta al giocatore Pischedda Luca, la portata delle ingiurie, reiterate, all’indirizzo dell’arbitro, accompagnate dalle minacce e dall’atto di violenza, e sedate grazie all’intervento di un giocatore della squadra avversaria, induce a ritenere pienamente provati gli addebiti e la sanzione inflitta adeguata in relazione alla gravità degli atti posti in essere; 3) 3) analoghe considerazioni valgono per ciò che attiene la squalifica inflitta al giocatore Ghisu Giuseppe, a carico del quale risultavano provate le ingiurie, le minacce ed il tentativo di aggressione; 4) 4) con riferimento alla sanzione sportiva della perdita della gara, la Commissione ritiene di dover accedere alla decisione adottata dall’arbitro di sospendere l’incontro, e ciò in considerazione dei diversi episodi che escludevano la sussistenza delle condizioni di sicurezza minime per la conclusione dello stesso, come risulta provato; 5) 5) quanto alla sanzione dell’ammenda inflitta alla società Pozzomaggiore, la stessa risulta ingiustificata, e comunque assorbita dalla sanzione sportiva della perdita della gara. Per i suesposti motivi la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) 1) di ridurre la squalifica del giocatore Tanca Antonio, fino al 30.09.2005; 2) 2) di revocare la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Pozzomaggiore; 3) 3) di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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