COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare SELARGIUS 91-CAGLIARI 95 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 22.12.2004. Gara Selargius 91-Cagliari 95 / Frutti D’oro del 19.12.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 20 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare SELARGIUS 91-CAGLIARI 95 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 22.12.2004. Gara Selargius 91-Cagliari 95 / Frutti D’oro del 19.12.2004. La Polisportiva Selargius 91/Cagliari 95 proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del giudice sportivo in relazione alla gara in oggetto: 1) 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della società Frutti d’Oro; 2) 2) squalifica per quattro giornate effettive di gara nei confronti del giocatore Ghiani Andrea perché, espulso per aver rivolto all’arbitro frase irriguardosa, alla notifica del provvedimento, proferiva frasi volgari e lasciava il campo lentamente; 3) 3) inibizione sino al 30 giugno 2005 a carico del medico sociale dott. Dario Garau perché, a seguito dell’espulsione del giocatore Perra Luca, inseguiva e aggrediva il direttore di gara, tentava di colpire il medesimo con pugni, e, allontanato dal terreno di gioco, proferiva frasi minacciose. La sanzione della perdita della gara è stata adottata dal giudice sportivo essendo stato riportato dal direttore di gara, nel suo rapporto e nel supplemento allegato, che a seguito degli episodi come in precedenza riassunti e dell’ulteriore espulsione del dirigente della società reclamante Masala Giuseppe avvenuto al 20^ del secondo tempo – per aver rivolto all’arbitro frasi volgari e scurrili, reiterate al momento dell’abbandono del terreno di gioco nonché per le generalizzate proteste dei giocatori della medesima società, - non sussistessero le necessarie condizioni di sicurezza per la sua persona tanto da indurlo a proseguire la gara “pro forma”. La reclamante contesta gli addebiti, sostenendo, in particolare: a) quanto al provvedimento di proseguire la gara “pro forma” che non vi erano gli estremi per considerare la situazione creatasi di tale pericolosità da determinare tale decisione, e, pertanto, domanda che venga disposta la ripetizione dell'incontro con il seguente annullamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; b) quanto all’inibizione del medico sociale dottor Garau e alla squalifica del giocatore Ghiani che le rispettive sanzioni vengano ridotte, essendosi i medesimi resi responsabili il primo, di intemperanze verbali ed il secondo, di espressioni ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara senza alcuna forma di aggressione fisica anche solo a livello di tentativo. La Commissione ha chiamato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio rapporto ed il supplemento allegato. Ha precisato, in particolare, di non aver preso ulteriori provvedimenti nei confronti della società Selargius 91/Cagliari 95 in quanto convinto che non avrebbero sortito effetti di sorta. E’ anche comparso il Presidente della società reclamante accompagnato dal difensore tecnico, il quale ha confermato il contenuto del reclamo. La Commissione, esaminati gli atti, nonché le dichiarazioni rese dall’arbitro e dal legale rappresentante della società reclamante, rileva quanto segue: - quanto al provvedimento di continuare la gara pro forma, la decisione adottata dall’arbitro, al 20^ del secondo tempo, perché effettivamente non sussistevano le necessarie condizioni di sicurezza per la sua persona, appare del tutto ingiustificata. Risultano in effetti indimostrate le gravi ragioni che possano aver determinato una condizione di incapacità psicofisica alla prosecuzione dell’incontro da parte del direttore di gara, senza che, da parte di quest’ultimo, siano stati adottati i provvedimenti a carico dei giocatori responsabili di continuate proteste, peraltro mai consistite in atti lesivi della sua incolumità. La decisione di continuare la gara pro forma risulta perciò precipitosa ed ingiustificata, tanto da comportare l’annullamento della sanzione sportiva adottata dal giudice sportivo e la conseguente ripetizione dell’incontro; - quanto all’entità dell’inibizione inflitta al medico sociale Garau Dario la stessa appare meritevole di una riduzione come da dispositivo. In buona sostanza secondo la ricostruzione effettuata dal direttore di gara, il dott. Garau si sarebbe alzato dalla panchina urlando “basta, basta, basta”, avrebbe fatto qualche passo in direzione dell’arbitro agitando un braccio senza in ogni caso né raggiungerlo né avvicinarlo, avrebbe continuato ad “inveire” e quindi si sarebbe più o meno allontanato dopo avere terminato tale condotta verbale. Non sono riferiti fatti o circostanze che possano fare oggettivamente ritenere che vi sia stata un’aggressione o un tentativo di aggressione da parte del dott. Garau, né può avere valenza alcuna l’impressione avuta dal direttore di gara relativamente alle intenzioni dello stesso Garau. Quanto all’entità della squalifica del giocatore Ghiani Andrea la medesima appare congrua e non suscettibile di riduzione, ritenuta la natura dell’infrazione medesima da giudicarsi decisamente riprovevole. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA - - di annullare la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico della società Selargius 91/Cagliari 95 e dispone la ripetizione della gara Selargius 91 /Cagliari 95 – Frutti d’Oro a data da stabilirsi a cura del Comitato Provinciale di Cagliari; - - di ridurre l’inibizione al medico sociale dott. Dario Garau al 28 febbraio 2005; di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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