COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. SELARGIUS Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.12.2004. Gara Coppa Italia Monteponi / Selargius del 22.12.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. SELARGIUS Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.12.2004. Gara Coppa Italia Monteponi / Selargius del 22.12.2004. La società Selargius Calcio ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) 1) squalifica fino al 20.01.2005 all’allenatore Zaccheddu Giampaolo, perché, dopo essere stato espulso per aver ripetutamente e volgarmente insultato un assistente, rivolgeva altre ingiurie all’arbitro, ed usciva dal campo solo dopo l’intervento dei propri dirigenti; 2) 2) squalifica per tre gare effettive al calciatore Carta Stefano, il quale, espulso per aver ripetutamente e trivialmente offeso un assistente, si allontanava rinnovando le ingiurie, estese anche all’arbitro; 3) 3) squalifica per tre gare effettive al giocatore Porcu Giancarlo, perché, al termine della gara, insultava e minacciava ripetutamente l’arbitro, facendo anche l’atto di schiaffeggiarlo; 4) 4) squalifica per due gare effettive ai giocatori Cherchi Nicola, Piseddu Gianluca e Spini Riccardo, perché al termine della gara ingiuriavano ripetutamente l’arbitro; 5) 5) ammenda di Euro 800,00 alla società, perché, al termine della gara, uno dopo l’altro, due dirigenti della stessa società, presenti indebitamente nel sottopassaggio degli spogliatoi, rivolgevano all’arbitro ripetute ingiurie e minacce ed uno di essi inoltre lo spintonava, rifiutandosi poi di farsi identificare. Altre ingiurie e minacce venivano rivolte allo stesso arbitro anche da altri individui presenti nella circostanza ed in particolare da un tesserato della società, anche costoro non potuti identificare. Il presidente della società reclamante ha confermato il reclamo davanti a questa Commissione. Per quanto concerne la sanzione di due giornate inflitta ai giocatori Cherchi Nicola, Piseddu Gianluca e Spini Riccardo la Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art.41, n° 3 del C.G.S.. Per quanto concerne la squalifica inflitta all’allenatore Zaccheddu Giampaolo ed ai giocatori Carta Stefano e Porcu Giancarlo la dettagliata descrizione degli episodi e del comportamento attribuito ai predetti tesserati, quale riportata nel referto arbitrale e nel supplemento allegato, non lascia dubbi di sorta sul fondamento degli addebiti e sulla congruità delle sanzioni adottate. Per quanto concerne l’ammenda inflitta, pur dovendosi considerare provate l’indebita intromissione dei dirigenti della società nel sottopassaggio e le ripetute ingiurie e minacce all’indirizzo del direttore di gara, al termine dell’incontro, sfociate nell’atto di limitata violenza rappresentato dallo spintonamento operato da un soggetto non identificato, l’entità della stessa, per la portata delle intemperanze,verificatesi in unico, limitato contesto, ed in campo avverso, può ritenersi suscettibile di adeguata riduzione. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA: 1) 1) di ridurre l’ammenda inflitta alla società Selargius ad euro 500,00; 2) 2) di dichiarare inammissibile il reclamo per ciò che concerne la squalifica inflitta ai giocatori Cherchi Nicola, Piseddu Gianluca e Spini Riccardo; 3) 3) di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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