COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 5/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. CARLENTINI (SR) – (avverso perdita gara per 0 – 3 e squalifica calciatori Matarazzo Marcello e Nocita Graziano fino al 30.01.2005 – GARA CARLENTINI/RAGAZZINI GENERALI del 24.11.2004 – COPPA SICILIA – C.U. n. 36 dell’ 1.12.2004) – Proc. n. 98/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 5/01/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S.D. CARLENTINI (SR) – (avverso perdita gara per 0 – 3 e squalifica calciatori Matarazzo Marcello e Nocita Graziano fino al 30.01.2005 – GARA CARLENTINI/RAGAZZINI GENERALI del 24.11.2004 – COPPA SICILIA – C.U. n. 36 dell’ 1.12.2004) – Proc. n. 98/A
Il 24 Novembre 2004 veniva disputata a Carlentini per la Coppa Sicilia la gara Carlentini/Ragazzini Generali che era sospesa al 26’ del 2’ tempo sul punteggio di 2 – 1 a favore della squadra ospitante;
L’arbitro riferiva in rapporto che al 26’ del secondo tempo aveva espulso dal terreno di giuoco il calciatore Marino Sergio per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario e per reiterato contegno violento nei confronti di altri avversari. Si accendeva a questo punto, “artefici i calciatori del Carlentini”, una rissa che vedeva coinvolti tutti i calciatori in campo di entrambe le Società e dei quali riusciva a individuarne subito tre, tali Nocita Graziano e Matarazzo Marcello del Carlentini e D’Amico Filippo del Ragazzini Generali.
L’intervento dei dirigenti di ambedue le Società per sedare la rissa risultò vano e pertanto venutosi a creare un clima tale da non poter permettere l’espulsione di tutti i calciatori perchè coinvolti nella rissa generale, il direttore di gara disponeva la fine dell’incontro.
Il G.S. assegnava gara persa per 0 – 3 ad entrambe le Società ai sensi dell’art. 12 punto 1 del C.G.S. e del Regolamento della Coppa Sicilia pubblicato sul C.U. n. 7 ter dell’ 11.08.2004, infliggendo inoltre alle stesse l’ammenda di Euro 200 (duecento), l’espulsione dal prosieguo della manifestazione e la squalifica fino 31.01.2005 ai calciatore Matarazzo Marcello e Nocita Graziano della Società Carlentini ......omissis.....;
Avverso tali provvedimenti ha presentato rituale appello la Società Carlentini chiedendo la revoca della perdita della gara e la sua ripetizione poichè l’arbitro non adottò il provvedimento di espulsione degli autori della rissa, nonchè la riduzione della squalifica dei propri tesserati.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
L’arbitro nel referto è stato molto preciso sulla descrizione degli incidenti che lo costrinsero ad interrompere anticipatamente il gioco.
Vi fu in campo una vera rissa a cui parteciparono tutti i calciatori di entrambe le squadre e la loro espulsione non avrebbe permesso la disponibilità di un minimo regolamentare per il proseguio della gara così come previsto dalle Carte Federali, e pertanto, l’arbitro rettamente, pose fine all’incontro;
Se è vero poi, che gli atti di violenza furono esperiti per la prima volta dai calciatori ospitanti è anche vero che i giocatori della Società Ragazzini Generali parteciparono di buon grado alla rissa, accettandola sul piano morale ed oggettivo.
Non è pertanto, possibile operare discriminazione alcuna tra le due Società, che devono subire la punizione sportiva per avere impedito, con lo scorretto comportamento tenuto dai propri calciatori il regolare svolgimento del giuoco;
P.Q.M.
DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Carlentini e di addebitare alla stessa la tassa di Euro 130,00.
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