COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 20/1/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 25.-RECLAMO DELL’A.S. NEANIA CASTELDELPIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA NEANIA CASTELDELPIANO/AMIATA DEL 9.1.2005 (0-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 20/1/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 25.-RECLAMO DELL'A.S. NEANIA CASTELDELPIANO AVVERSO REGOLARITA' GARA NEANIA CASTELDELPIANO/AMIATA DEL 9.1.2005 (0-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.27 del 13.1.2005; -l'A.S. Neania Casteldelpiano propone reclamo avverso il risultato della gara disputata a Castel del Piano il 9 gennaio 2005 con l'A.C. Amiata nell'ambito del Campionato di 2' Categoria, conclusasi con il punteggio di 0-2 a favore della societa' ospitata; premesso che l'avversaria aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno tre calciatori appartenenti a prestabilita fascia di eta' (due nati dall'1.1.1983 ed uno dall'1.1.1982 in poi), la reclamante chiede che venga inflitta all'A.C. Amiata la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tanto premesso, rileva il G.S. che il reclamo e' fondato. Risulta dagli atti ufficiali che l'A.C. Amiata al 36' del secondo tempo sostituì il calciatore n.11 Taliani Andrea (nato il 15.12.1984) con il n. 16 Capparelli Leonardo (nato il 5.8.1974). E' quindi certo che dal momento dell'uscita dal campo del Taliani, nelle fila dell'A.C. Amiata vi erano solo due calciatori ''giovani'' (il n.2 Vestri Samuele ed il n.9 Zoppi Alessandro) e tale situazione di irregolarita' perduro' fino al termine della gara. In tal modo l'odierna reclamata ha contravvenuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno due calciatori nati dall'1.1.1983 ed uno nato dall'1.1.1982 in poi; la disposizione violata, sancita nel Com.Uff. n.1 del Comitato Regionale Toscana pubblicato l'8.7.2004, non consente diversa interpretazione, in quanto prevede l'impiego di cui si e' detto ''per l'intera durata'' degli incontri. Ne consegue, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34 bis N.O.I.F. in relazione all'art. 37 n.1 del Regolamento della L.N.D., l'applicazione a carico dell'A.C. Amiata della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.12 n.5 C.G.S.. Per questi motivi il G.S. in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S. Neania Casteldelpiano di Castel del Piano (Grosseto), infligge all'A.C. Amiata la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3. Ordina non addebitarsi la tassa .
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