COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 037/05-pv. Oggetto: Reclamo della Società Intercomunale Collesalvetti avverso all’esito della gara disputata in data 31/10/2004 contro la Società Prolivorno

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 037/05-pv. Oggetto: Reclamo della Società Intercomunale Collesalvetti avverso all’esito della gara disputata in data 31/10/2004 contro la Società Prolivorno Il reclamo, proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di 2 – 3 conseguito nella gara sopra identificata e persa in casa dalla Società Intercomunale Collesalvetti . Eccepisce l’impugnante che all’incontro abbia preso parte il giocatore Antonini Fabio, il quale, espulso nella gara precedente di campionato, non avrebbe ovviamente potuto essere schierato nella partita successiva e chiede pertanto che, conseguentemente, la Società Prolivorno venga sanzionata con la perdita della gara disputata in data 31/10/2004. All’udienza del 16 gennaio 2004 la società che aveva richiesto di essere sentita dalla C.D, veniva rappresentata, come da delega del Presidente in atti, dal Sig. Marmugi Marco il quale, in modo chiaro ed obiettivo, insisteva sui fatti dedotti in reclamo. Data lettura del supplemento arbitrale che confermava “di avere espulso senza dubbio il Sig. Armillotta Salvatore” il delegato precisava che all’incontro Prolivorno – San Vincenzo del 24/10/2004 era presente un osservatore della Società Intercomunale Collesalvetti che aveva fisicamente riconosciuto il giocatore espulso, anche perché l’atleta era (ed era stato) oggetto delle attenzioni dello stesso selezionatore. Inoltre affermava che le fisionomie dei due calciatori sono peraltro decisamente diverse non solo per ragioni anagrafiche (sette anni di differenza) ma anche per il particolare colore dei capelli dell’Antonini (rossi) ed aggiungeva che la circostanza dell’espulsione dello stesso era stata informalmente confermata da alcuni giocatori del San Vincenzo. Le dichiarazioni rese in udienza dal dirigente, apparse decisamente convincenti, trovano però l’invalicabile limite della perentoria certezza espressa dal D.G. nel suo supplemento; i limiti probatori imposti dalla normativa (art. 31 C.G.S.) impediscono non solo la prova testimoniale ma pongono limitazioni anche a quella televisiva se si versa al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate. Pur apparendo singolare la coincidenza che nella distinta di presenza dei giocatori, consegnata dalla Società Prolivorno, il numero del giocatore Antonini Fabio, menzionato al terzo posto dell’elenco, sia stato modificato nel numero sedici ed al contrario il giocatore Armillotta, trascritto al sedicesimo posto dell’elenco, sia stato corretto attribuendo allo stesso il numero tre, questa C.D. ritiene che, in mancanza di elementi certi che possano suffragare la tesi della Società reclamante, non vi sia prova del supposto “errore” nell’identificazione del giocatore. La terzietà ed indipendenza del D.G. coadiuvata dalla categoricità del riconoscimento del D.G. forniscono, nel caso concreto ed in mancanza di ulteriori elementi certi, idonea garanzia di correttezza da parte sia della Società che del calciatore. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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