COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 069/05-sa.Impugnazione della A.C. VALDICECINA in ordine all’esito gara: Castelnuovo Val di Cecina – Valdicecina del 7 novembre 2004, valida per il campionato di II^ Categoria – Girone F.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 069/05-sa.Impugnazione della A.C. VALDICECINA in ordine all’esito gara: Castelnuovo Val di Cecina – Valdicecina del 7 novembre 2004, valida per il campionato di II^ Categoria – Girone F.- Con diffuso gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo regionale (riportata sul B.U. 21 del 2 dicembre 2004) con la quale non si era omologata la gara in questione con riferimento al risultato conseguito sul campo ( 0 - 0) e disposta la vittoria per 3 – 0 in favore del Castelnuovo Valdicecina. Secondo detta decisione del primo giudice la squadra del Valdicecina sarebbe incorsa nella violazione della normativa concernente l’obbligo dell’impiego, fin dall’inizio e per tutta la durata della gara , di calciatori nati dal 1 gennaio in poi, degli anni 1983 (due) e 1982 ( uno) “ …tre calciatori giovani”, ribadendo, con richiamo alle costanti decisioni sul punto, la inderogabilità della normativa speciale, la non necessità che la violazione abbia comportato ( o meno ) un effettivo vantaggio alla compagine interessata, e/o che la situazione irregolare si sia verificata e protratta per un tempo esiguo ( per un solo minuto). Motivava la reclamante che la statuizione del primo giudice era da ritenersi ineccepibile se valutati i dati formali del rapporto arbitrale; invero nel referto sono - come necessario - evidenziati gli orari e le annotazioni delle varie sostituzioni, ma non viene spiegata la dinamica dell’effettuazione delle stesse, che, in concreto, secondo l’atto di impugnazione, si sono svolte come segue: “…Al minuto 36 della ripresa la nostra panchina richiama l’attenzione del DG per potere effettuare una doppia sostituzione, nello stesso momento anche la A.S. Castelnuovo richiede di effettuare un cambio; era nostra attenzione sostituire contemporaneamente il n. 3 Lorenzini ed il n. 6 Panichi con il n. 16 Fulceri ed il n. 15 Batistoni; fra le due sostituzioni è stata effettuata la sostituzione del Castelnuovo; comunque al momento della ripresa del gioco la nostra squadra presentava in campo il numero necessario …”. In sede di audizione orale dinanzi a questa Commissione il Presidente della società reclamante ribadiva che le sostituzione erano avvenute in un unico contesto, senza che il gioco fosse stato effettivamente ripreso. Il reclamo deve essere accolto. Come spiega l’arbitro nel supplemento di rapporto qui inoltrato ( sul quale la AC Valdicecina ha prestato integrale consenso – “…veniva sostituito il calciatore n. 3 Lorenzini con il calciatore n. 15 Batistoni; contemporaneamente anche la Società Castelnuovo effettuava una sostituzione. Stavo per riprendere il gioco quando, con il cronometro che indicava il 37’ del II° tempo, il dirigente del Valdicecina richiamava nuovamente la mia attenzione per effettuare una nuova sostituzione: faceva il suo ingresso in campo il calciatore n. 16 Fulceri al posto del sostituito n. 6 Panichi. Per effettuare le tre sostituzioni è occorso all’incirca un minuto. Le due sostituzioni da parte della Società Valdicecina sono avvenute durante un’unica interruzione del gioco…”.- Ciò posto, la Commissione Disciplinare non ritiene certamente erronea la interpretazione offerta del primo giudice della norme disciplinanti la materia e di cui all’art.34, comma 3 delle N.O.I.F. – e, per rinvio ed integrazione dall’allegato N. 1 del C.R.T pubblicato all’inizio della presente - puntualmente richiamate e poste in attuazione, con il dovuto rigore. Ciò che difettava alla piena cognizione del giudice era la circostanza “in fatto” che la doppia sostituzione del Valdicecina fosse eseguita - sia pure in un lasso di tempo cronometrico apprezzabile ( un minuto ) – comunque a giuoco fermo, cioè non ripreso neppure per un secondo. Se ciò è avvenuto, come lo stesso DG ha precisato, solo in questa seconda fase del giudizio, non può che concludersi che, ai fini della regolarità dello svolgersi dell’incontro in questione, le immutazioni della presenza in campo dei calciatori giovani, per le rispettive fasce di appartenenza (sulla età dei calciatori non vi è questione di sorta), non hanno avuto la minima incidenza sullo svolgersi del gioco, posto che lo stesso non era stato ripreso; mentre al suo riattivarsi, la situazione regolamentare, per i profili che occupano, era validamente ripristinata. Alla luce di quanto sopra, deve dunque affermarsi la regolarità del risultato conseguito sul campo (0 – 0 ) e revocarsi alla AC Valdicecina la sanzione della perdita della gara in questione applicata dal GS regionale ai sensi dell’art. 12, comma 5, del CDS. P.Q.M. Accoglie il reclamo della A.C. Valdicecina di cui in epigrafe, annulla la impugnata decisione del GS regionale, con riferimento alla gara Castelnuovo Val di Cecina – Valdicecina del 7 novembre 2004, valida per il campionato di II^ Categoria – Girone F., il cui risultato conseguito sul campo ( 0-0) omologa ; dispone restituirsi la relativa tassa alla società reclamante.
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