COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 072/05-gc. Reclamo presentato dalla S.C. Massarosa avverso la decisione del G.S. Provinciale di Massa che ha squalificato il sig. Casanova Stefano fino al 2.06.2005. C.U. N° 21 del 02.12.2004.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
072/05-gc. Reclamo presentato dalla S.C. Massarosa avverso la decisione del G.S. Provinciale di Massa che ha squalificato il sig. Casanova Stefano fino al 2.06.2005.
C.U. N° 21 del 02.12.2004.
Il Giudice Sportivo Provinciale squalificava il tesserato Casanova Stefano fino al 02.06.2005 in quanto espulso per aver strattonato con violenza il D.G. e per averlo offeso.
Il fatto accadeva nel corso della gara Monzone Fivizzano 90 / Massarosa del 27.11.2004.
Propone oggi reclamo la S.C. Massarosa, richiedendo una mitigazione della sanzione; conferma quanto addebitato al calciatore, ma evidenzia come non si sia trattato di un atto violento. Il tesserato avrebbe preso e tirato il braccio all’arbitro al solo fine di invitarlo a raggiungere la porta per verificare la regolarità di una rete segnata. Conferma il profferimento delle frasi offensive.
La società, poi, conclude con la richiesta di audizione personale.
Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio, riferisce che il Casanova lo avrebbe stretto con forza tale da procurare momentaneo ma intenso dolore. Per il resto conferma quanto già indicato negli atti di gara.
All’odierna udienza la società partecipa tramite persona ritualmente delegata.
Il rappresentante della reclamante insiste nuovamente per una congrua riduzione della squalifica, precisando che si sia trattato solo di un gesto irriguardoso e non un gesto violento; fra i giovani, sostiene la società, vi sarebbe oggigiorno l’abitudine di eccedere nelle proteste. Puntualizza che, al momento dell’espulsione, il tesserato ha lasciato il campo senza problemi e che in passato il giocatore non abbia ricevuto squalifiche per fatti violenti.
Il reclamo merita accoglimento.
Nel primo rapporto arbitrale, il D.G. testualmente riporta di aver espulso il Casanova “…perché dopo una segnatura di una rete, in segno di protesta mi stringeva con violenza il braccio sinistro trascinandomi per qualche metro…”. Nel supplemento di rapporto, invece, l’arbitro riferisce “…mi afferrava… stringendomi con una forza tale da procurarmi momentaneo ma intenso dolore…”.
E’ ormai notorio come una discriminante importante ai fini della valutazione di un fatto da parte degli organi di giustizia sportiva ed in particolare di questa Commissione sia il dolore – secondo diverse graduazioni – causato all’arbitro.
Nella fattispecie appare singolare, e certo non aiuta questo Collegio, la circostanza che nel primo rapporto il D.G. inequivocabilmente sostenga che il gesto del calciatore sia stato posto in essere per protesta, ancorché poi parli di una stretta violenta. Solo nel supplemento, invece, il D.G. parla di intenso dolore, anche se momentaneo.
Alla luce di questi elementi contrastanti, delle due l’una: o si è trattato di un gesto di protesta, pur sempre goffa e pregna di foga, o si è trattato di un gesto violento, anche nelle intenzioni. La sottile ma determinante distanza che esiste fra i due referti – senza che sia stato precisato dal D.G. se il secondo rapporto sia una correzione del primo – non consente alla C.D. di poter aderire alla tesi dell’atto violento.
Coadiuva questo orientamento la circostanza che entrambi i referti riferiscono che il Casanova, nell’offendere il D.G. abbia detto all’arbitro “Non era goal”, rendendo quindi credibile, in parte, la tesi della società.
Non si può infatti sostenere – a titolo giustificativo - che i giovani eccedano nelle proteste; l’arbitro non deve essere toccato, per nessuna ragione. E che sia solo un gesto irriguardoso non si può dire, visto che in qualche modo l’arbitro è stato spostato, o meglio costretto (“invitato” come dice la società) a muoversi in una direzione.
Ritiene, invece, la Commissione che non vi fosse un preciso intento violento (come si evidenzia, invece, in una spinta), inteso come volontà di recare danno o come gesto di stizza che potesse creare nocumento. Tutto questo lascia un margine per poter calibrare diversamente l’entità della squalifica comminata, non senza evidenziare che il convincimento e l’iter logico di questo Collegio si sia basato sull’insieme di atti di cui il Primo Giudice non poteva disporre.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al sig. Casanova Stefano fino al 02 maggio 2005. Dispone la restituzione della tassa.
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