COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 27/1/2005 DECISIONE DEL GOIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO DEL G.S. SAN DOMENICO AREZZO CALCETTO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SAN DOMENICO AREZZO CALCETTO/DOCCIA DEL 14.1.2005 (3-7).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 27/1/2005 DECISIONE DEL GOIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO DEL G.S. SAN DOMENICO AREZZO CALCETTO AVVERSO REGOLARITA' GARA SAN DOMENICO AREZZO CALCETTO/DOCCIA DEL 14.1.2005 (3-7). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.28 del 20.01.2005; -la gara del Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 San Domenico Arezzo Calcetto/Doccia si e' disputata il 14 gennaio 2005 e si e' conclusa con il risultato di 3-7. Il G.S. San Domenico Arezzo Calcetto inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull'assunto di un provvedimento disciplinare errato assunto dall'arbitro nei confronti di un calciatore, deduceva l'invalidazione della gara chiedendone la conseguente ripetizione. Il reclamo proposto dal G.S. San Domenico Arezzo Calcetto va dichiarato inammissibile. Stabilisce invero, l'art. 24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarita' di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investano decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi del la Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all'esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilita' atteso che il reclamo si riferisce a fatti che involgono in decisioni di natura disciplinare assunte in campo dall'Arbitro. Ne consegue l'inammissibilita' del reclamo con l'addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. San Domenico Calcetto di Arezzo ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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