COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 089/05-cr. Reclamo della U.S Fabbrica avverso esito gara Fabbrica – Castiglioncello del 19.12.2004
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
089/05-cr. Reclamo della U.S Fabbrica avverso esito gara Fabbrica – Castiglioncello del 19.12.2004
Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S Fabbrica chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , in quanto, allo stesso , avrebbe preso parte il calciatore BELLAGOTTI Francesco , schierato dalla soc. Castiglioncello , malgrado squalificato.
Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono.
Il calciatore Bellagotti , ha disputato la gara di cui trattati schierato con il numero 5 , malgrado dovesse ancora scontare una squalifica relativa allo scorso campionato .
Nella decorsa stagione sportiva , tesserato per la stessa societa’ Castiglioncello , durante la fase dei play-off , veniva squalificato per SETTE gare ( C.U 54 del 27.05.2004). Le stesse non potevano essere scontate stante la fine del campionato di seconda categoria. Successivamente , otteneva lo svincolo in base all’art 32 N.O.I.F. Veniva ritesserato dalla soc. Castiglioncello in data 02.11.2004 e con detta societa’ disputava le gare dell’attuale campionato di seconda categoria in maniera irregolare stante la sua squalifica pendente.
P.Q.M
La Commissione Disciplinare , in applicazione dell’art 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Castiglioncello la perdita della gara in oggetto indicata con il punteggio di 0/3 , inoltre dispone per il calciatore Bellagotti UNA ulteriore giornata di squalifica , per il sig. DERI Pier Luigi la inibizione fino al 27.02.2005 ed alla socita’ l’ammenda pari a 250,00 €. Dispone la restituzione della tassa versata.
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