COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. – NEI CONFRONTI SIG. GRAZIANO ISCARO E DELLA SOCIETÀ U.S.APICE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 27 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. – NEI CONFRONTI SIG. GRAZIANO ISCARO E DELLA SOCIETÀ U.S.APICE La C.D., vista la richiesta di deferimento pervenuta dal Collegio Arbitrale della L.N.D.; esaminato l’atto di contestazione; verificata la regolarità della notifica alle parti interessate, preliminarmente rileva che il sig. Graziano Ascaro ha trasmesso delle deduzioni a difesa mentre la società, comparsa personalmente, ha motivato la mancata trasmissione del contratto agli uffici deputati con le resistenze opposte dall’allenatore. Dall’esame degli atti del fascicolo d’ufficio è emerso senza alcuna possibilità di ulteriore dubbio che nessuna delle parti, obbligate o comunque interessate, ha provveduto al deposito presso il Comitato di alcun contratto del quale, pure, ambedue hanno invocato l’osservanza, a vario titolo. Pertanto, la società ha violato l’art. 91, n. 1, N.O.I.F., mentre il sig. Graziano Ascaro, tesserato quale allenatore, si è reso responsabile dell’omissione prevista all’art. 92, n. 1, N.O.I.F. Infine, ambedue le parti sono da ritenere responsabili della violazione della prescrizione dettata dall’art. 93, n. 2, N.O.I.F. La C.D., considerata l’entità della violazione DELIBERA di infliggere alla società U.S. Apice la sanzione dell’ammenda di € 150/00; a carico dell’allenatore sig. Graziano Ascaro la sanzione dell’inibizione a svolgere l’attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 30.6.2005.
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