COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 7/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ SAXA FLAMINIA LABARO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2004

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 7/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ SAXA FLAMINIA LABARO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2004 Con atto del 9.11.2004 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società SAXA FLAMINIA LABARO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’ 1.7.2004. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La Società deferita ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato con la mancanza di atleti. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono ad eliminare la responsabilità. Invero la ratio della disposizione è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico sportiva delle Società. La Società SAXA FLAMINIA LABARO, partecipando al Campionato di Promozione, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto dei problemi organizzativi lamentati dalla società e di quanto la stessa sostiene ovvero che per la prima volta dopo circa quattordici anni omette la partecipazione al Campionato Juniores. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare alla Società SAXA FLAMINIA LABARO l’ammenda di Î 2.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it