COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 062/05-pv.Oggetto: Deferimento della Società Sangimignano Sport e del suo Presidente Sig.Gabriele Veracini

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 062/05-pv.Oggetto: Deferimento della Società Sangimignano Sport e del suo Presidente Sig.Gabriele Veracini La Procura Federale provvedeva al deferimento del Sig. Veracini e della società in oggetto per rispondere: il Primo della violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S. per avere rilasciato all’emittente privata RTV2 dichiarazioni lesive dell’ordinamento federale, della Classe arbitrale e dell’intera struttura calcistica Toscana. Inoltre dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità. La Società della violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al Presidente. I fatti di cui al capo di incolpazione traggono origine dalle esternazioni palesate dal Veracini, Presidente della Società Sangimignano Sport, al termine della gara disputata fuori casa contro la società Figline in data 27 ottobre 2004 e raccolte da un’emittente televisiva locale. All’udienza del 7 gennaio 2005 erano presenti il Viceprocuratore Federale ed i Signori Veracini e Ceccherini rispettivamente, Presidente e vicepresidente della società Sangimignano Sport. Dopo la lettura delle frasi incriminate ed una breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle pretese punitive, il rappresentante della Procura chiedeva affermarsi la responsabilità del Presidente e della società stessa con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: per il Veracini tre mesi di inibizione ed € 4500,00 di ammenda; per la Società Sangimignano Sport € 4500,00 di ammenda. Il Veracini e la Società, a mezzo del proprio vicepresidente, ammettevano i fatti stigmatizzando l’episodio come un’intemperanza dell’inesperto Presidente che, immediatamente dopo la fine di una partita ed “a caldo”, si era lasciato andare a frasi certamente infelici, mera espressione della delusione “del tifoso”, senza che nello sfogo vi fosse una critica realmente condivisa. La presenza delle telecamere avrebbe poi provveduto ad ingigantire l’intera vicenda ed a tale proposito entrambi i soggetti rinnovavano piena fiducia agli organi ed alle istituzioni Federali con particolare riguardo per la classe arbitrale. Il Viceprocuratore Federale prendeva atto, con soddisfazione, del rincrescimento dimostrato da entrambi gli incolpati e pertanto, conclusa l’udienza, il deferimento veniva ritenuto in decisione. Appare evidente che non residua alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dalla Procura, si presentano di estrema gravità in ragione della carica ricoperta da Veracini, del contenuto delle espressioni utilizzate, altamente lesive dell’intero ambiente calcistico locale, ed infine del mezzo pubblico attraverso il quale sono state diffuse (art. 3 comma 4 C.G.S.). Né in alcun modo può dubitarsi che tali comportamenti siano espressamente vietati dagli artt. 1 (doveri ed obblighi generali), 3 (responsabilità delle persone fisiche e delle società) e 2 (dichiarazioni lesive) C.G.S.. Più difficile risulta la determinazione della sanzione da applicare nel caso di specie; nell’art. 4 C.G.S. al primo comma è dato leggere: “Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l’autore delle dichiarazioni di cui all’art. 3 appartiene alla sfera professionistica […] si applicano[…] le sanzioni…”. La norma detta quindi una disciplina speciale (evidentemente maggiormente afflittiva) nel caso in cui le dichiarazioni lesive di cui all’art. 3 vengano profferite da soggetti che appartengano all’ambiente professionistico; di conseguenza, ad avviso di questa C.D., la disposizione, il cui primo comma induce ad una interpretazione che investe necessariamente i successivi commi, risultando pertanto inapplicabile in tutti gli altri casi che si pongano al di fuori dell’ambito professionistico. La lettura trova indiretta conferma anche nell’art. 14 comma 4 che stabilisce “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sfera professionistica”; tale disposizione, interpretata “a contrario”, impedisce che vengano applicate sanzioni soggettive a carico di persone che militino invece nella sfera non professionistica. Non potendo dunque sanzionare con ammenda il Veracini ed in considerazione delle corrette doglianze della Procura che ha evidenziato gli innumerevoli pericoli connessi ad un atteggiamento pubblico così spregiudicato ed aggressivo come quello posto in essere dal Presidente della società Sangimignano Sport, deve necessariamente trovare maggiore afflittività, in punto di quantificazione della stessa, l’inibizione richiesta. Al contrario, per quanto concerne la richiesta di sanzione pecuniaria avanzata nei confronti della società per responsabilità diretta (art. 2 comma 4 C.G.S. prima parte), deve essere positivamente valutata la posizione assunta dalla società che ha, anche nel corso della stessa udienza, aspramente contestato le esternazioni del proprio Presidente giustificandole solo in ordine alla inesperienza dello stesso ed al particolare momento nel quale furono rese. P.Q.M. La C.D. applica al Sig. Gabriele Veracini l’inibizione fino al 13 gennaio 2006 ed alla Società Sangimignano Sport l’ammenda di € 3000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it