COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 065/05-cc. – Deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Marazzato Dario e della A.S. Scintillapisaest.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 065/05-cc. - Deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Marazzato Dario e della A.S. Scintillapisaest. Con provvedimento n° 702/101/PF/EF/en la Procura federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Marazzato Dario perché, regolarmente convocato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere assunto quale teste in altro procedimento, non ha ottemperato all’invito senza addurre alcuna giustificazione, con ciò violando il disposto dell’art1, comma 1 nonchè del comma 3 del medesimo articolo. Al deferimento del calciatore fa seguito il deferimento della Società di appartenenza, per il principio della responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia sportiva. A seguito di rituale convocazione sono presenti alla odierna seduta il V. Procuratore Federale Avv. Federico Bagattini, il calciatore rappresentato dal genitore Michele, esercente la patria potestà, nonchè il Presidente della Società, signor Terlizzi Alessandro. Il Presidente della Commissione dopo aver riassunto i termini della questione, che trae origine da altro deferimento già oggetto di trattazione, dà la parola al rappresentante della Procura che, preliminarmente, chiede poter rivolgere al rappresentante del calciatore due domande e precisamente se egli era stato informato dalla Società della convocazione disposta dall’Ufficio Indagini e, in caso affermativo, il motivo della mancata presentazione. Sia il giovane calciatore che il suo legale rappresentante dichiarano di non aver ricevuto altra convocazione se non quella relativa alla odierna adunanza. Analoga domanda il Procuratore rivolge al Presidente della Società il quale risponde di aver informato la madre del Marazzato ma di non ricordare il motivo della mancata presentazione. Riprende la parola il rappresentante la Procura il quale preliminarmente ricorda al Presidente della Società come incomba sul legale rappresentante di una società calcistica l’obbligo di osservare le norme dell’Ordinamento Federale e, in modo particolare, quelle connesse con i procedimenti disciplinari. Per quanto attiene al caso in esame osserva che esiste qualche perplessità in ordine al comportamento tenuto dalla Società e dal calciatore nell’occasione, rilevando che comunque è da tener presente la circostanza che entrambi abbiano ottemperato alla odierna convocazione contrariamente al comportamento tenuto dagli altri calciatori in occasione del precedente deferimento cui il presente inerisce. In considerazione di quanto sopra l’Avv. Bagattini, preso altresì atto che i fatti cui si riferisce il deferimento all’origine del presente procedimento sono accaduti nell’ormai lontano luglio 2003 e che in tale epoca il calciatore era appena undicenne, ritiene di poterne chiedere il proscioglimento. La Commissione riunita in Camera di Consiglio, dopo una attenta valutazione dei fatti nonchè degli argomenti esposti dalla Procura, ritiene potersi accedere alle richieste formulate. P.Q.M. proscioglie il calciatore Marazzato Dario dall’addebito mossogli e, in conseguenza di ciò, deve prosciogliersi anche la A.S.Scintillapisaest dalla relativa responsabilità oggettiva..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it