COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE PIRCHIO PAOLO (tesserato U.S. Bitonto S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 73 del 07.12.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE PIRCHIO PAOLO (tesserato U.S. Bitonto S.r.l.)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2005 (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 73 del 07.12.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti, viste le richiesta della reclamante, rilevata la ammissibilità della richiesta
istruttoria formulata dalla parte ai sensi dell’art. 31 lett. a2) e a4) del C.G.S.;
ritenuto che – presa visione del filmato - esso deve ritenersi tale da non offrire piena
garanzia tecnica e documentale, trattandosi di immagini evidentemente tagliate e
montate tra loro, e che pertanto esse non possono essere utilizzate a fini probatori;
rilevato che dalle risultanze del rapporto arbitrale e del relativo supplemento - che
hanno fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. – si evince che
il Pirchio a gioco fermo, dopo aver recuperato il pallone, lo scagliava con violenza contro
un avversario che stata effettuando il riscaldamento, e lo colpiva con calci e pugni; a
seguito di ciò, il n. 5 del Grottaglie saltava letteralmente addosso al Pirchio, colpendolo
con i tacchetti sulle spalle; a tal punto il Pirchio reagiva, colpendo a sua volta il proprio
aggressore con alcuni pugni sul capo; tali fatti determinavano la sospensione della gara
per nove minuti. Ai sensi del succitato articolo 31 lett. a1) del C.G.S. deve ritenersi che i
fatti si siano effettivamente svolti così come descritti dall’ufficiale di gara nel
supplemento di rapporto.
Evidenziato che – alla luce delle obiettive modalità di svolgimento dei fatti – la condotta
del Pirchio appare meritevole di sanzione disciplinare, e tenuto conto della circostanza
che il Giudice Sportivo – nella graduazione della sanzione – attribuisce al Pirchio (tra
l’altro) il fatto di aver colpito un calciatore con i tacchetti sulle spalle, fattispecie questa
che invece risulta – dagli atti ufficiali – commessa dal calciatore n. 5 del Grottaglie ai
danni del Pirchio, sanzione congrua e adeguata appare quella della squalifica sino a
tutto il 31.01.2005,
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione irrogata al calciatore Pirchio Paolo,
determinandola in quella della squalifica a tutto il 31.01.2005.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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