COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LOMBARDI DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 73 del 07.12.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LOMBARDI DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 73 del 07.12.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare il calciatore Lombardi Davide perché dopo essere stato sostituito, a seguito della concessione di un rigore in favore della squadra avversaria, protestava vivacemente nei confronti di un assistente arbitrale e al suo richiamo gli strappava dalle mani la bandierina gettandola a terra e si allontanava velocemente nel tentativo di non farsi identificare. Propone reclamo la A.S. Fermentino non contestando sostanzialmente le accuse rivolte al proprio calciatore, ma chiedendo la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. I fatti sono pacifici anche se appare poco credibile che il calciatore, appena sostituito, potesse eludere l’identificazione. Tali fatti possono essere valutati come condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale ed effettivamente la sanzione irrogata appare eccessiva. La pena va quindi adeguatamente ridotta, P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Lombardi Davide a tre gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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