COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LOMBARDI DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 73 del 07.12.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER
CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LOMBARDI DAVIDE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 73 del 07.12.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare il calciatore Lombardi Davide perché
dopo essere stato sostituito, a seguito della concessione di un rigore in favore della
squadra avversaria, protestava vivacemente nei confronti di un assistente arbitrale e al
suo richiamo gli strappava dalle mani la bandierina gettandola a terra e si allontanava
velocemente nel tentativo di non farsi identificare.
Propone reclamo la A.S. Fermentino non contestando sostanzialmente le accuse rivolte
al proprio calciatore, ma chiedendo la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. I fatti
sono pacifici anche se appare poco credibile che il calciatore, appena sostituito, potesse
eludere l’identificazione. Tali fatti possono essere valutati come condotta gravemente
irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale ed effettivamente la sanzione irrogata
appare eccessiva.
La pena va quindi adeguatamente ridotta,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Lombardi Davide a tre gare
effettive.
Nulla per la tassa non versata.
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