COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della :
società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per
responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che nel corso della partita Cetraro – Praia alcuni sostenitori della società deferita circondavano
l’osservatore arbitrale presente all’incontro minacciandolo e tentandolo di aggredirlo;
che, pertanto, era costretto ad abbandonare il campo per evitare danni alla propria persona;
considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a titolo di responsabilità oggettiva a
carico della società A.C. Cetraro;
P.Q.M.
irroga alla società A.C. CETRARO l’ammenda di € 150,00
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori."