COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico della : società A.C. CETRARO, in violazione dell’art. 9, comma 1, nonché dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva ascritta ai propri sostenitori. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che nel corso della partita Cetraro – Praia alcuni sostenitori della società deferita circondavano l’osservatore arbitrale presente all’incontro minacciandolo e tentandolo di aggredirlo; che, pertanto, era costretto ad abbandonare il campo per evitare danni alla propria persona; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a titolo di responsabilità oggettiva a carico della società A.C. Cetraro; P.Q.M. irroga alla società A.C. CETRARO l’ammenda di € 150,00
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