COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 97 della Società AMATORI CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n° 10 del 12.01.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Amatori Carlopoli – Sa Pietro col punteggio di 0 – 3, Squalifica calciatore AIELLO Domenico fino al 30.06.2007, squalifica calciatore GUERINO Giuseppe fino al 31.12.2005 e squalifica calciatore DE SANTIS Luigi fino al 30.04.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 97 della Società AMATORI CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n° 10 del 12.01.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Amatori Carlopoli – Sa Pietro col punteggio di 0 – 3, Squalifica calciatore AIELLO Domenico fino al 30.06.2007, squalifica calciatore GUERINO Giuseppe fino al 31.12.2005 e squalifica calciatore DE SANTIS Luigi fino al 30.04.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva in via preliminare che il reclamo è inammissibile nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in quanto non è stata provata la trasmissione del reclamo alla società San Pietro (art. 42 punto 6 C.G.S.); entrando nel merito delle sanzioni irrogate ai calciatori riportate in epigrafe la Commissione ritiene che il Direttore di gara abbia puntualmente riportato i comportamenti tenuti dai tesserati che senza alcun dubbio devono essere ritenuti responsabili dei fatti ascritti. inoltre non censurabile appare la decisione del primo giudice con riferimento alle sanzioni irrogate. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara Amatori Carlopoli – San Pietro con il punteggio di 0 – 3; rigetta nel merito il ricorso nella rimanente parte in cui si impugnano le sanzioni irrogate ai calciatori AIELLO Domenico, GUERINO Giuseppe e DE SANTIS Luigi; dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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