COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 del Sig. MANGONE Francesco (società Cariati Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 16 del 19.01.2005 (Squalifica fino al 19.01.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 99 del Sig. MANGONE Francesco (società Cariati Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 16 del 19.01.2005 (Squalifica fino al 19.01.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che nel corso dell’odierna seduta, telefonicamente, l’arbitro ha ricostruito l’episodio che ha caratterizzato la gara in epigrafe, comportando la sanzione irrogata in prime cure e che il reclamante chiede venga revocata o congruamente ridotta; nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione del gesto posto in essere dal Mangone come atto volontario. Non si può accedere alla tesi del reclamante per cui il contatto tra il suo piede e quello dell’arbitro sia stato fortuito e quindi involontario; e parimenti va confermata la congruità della sanzione irrogata. il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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