COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 121 della Società F.C. BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 19.01.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Centro Storico Scalea – Belmonte con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 55,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 121 della Società F.C. BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 19.01.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Centro Storico Scalea – Belmonte con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 55,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il Comitato Provinciale di Cosenza sul C.U. n. 9 del 24.11.2004 ha regolarmente provveduto a pubblicare il calendario relativo al campionato di Terza categoria girone “C” ed il relativo programma gare dove è con precisione indicata la data e l’ora di disputa della partita oggetto del presente ricorso per cui il ricorso de quo è manifestatamene infondato; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone addebitare la tassa non versata sul conto della società reclamante.
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