COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 2/3/2005 Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 13/02/2005 CASTELLESE – TIRIOLO MARTELLETTO 2000
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 92 del 2/3/2005
Giudice Sportivo
RECLAMI
GARA DEL 13/02/2005 CASTELLESE - TIRIOLO MARTELLETTO 2000
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.86;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 40° minuto del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore da
parte dell'arbitro a favore della società Castellese "succedeva una piccola rissa tra giocatori,
dirigenti, allenatori, massaggiatori, giocatori di riserva e anche assistenti di parte di
entrambe le società";
- che il signor MERCURIO Francesco dirigente della società Castellese, nella suddetta
circostanza, aggrediva, afferrandolo per il collo, il portiere della squadra avversaria (Mirabelli
Davide);
- che l'arbitro cercava di intervenire per calmare gli animi ma veniva spintonato dal citato
dirigente Sig. Mercurio ;
- che l'arbitro si accorgeva che il portiere della società Tiriolo Martelletto 2000 "era per terra
svenuto" e per questo veniva successivamente sostituito ed accompagnato presso l'azienda
Socio Sanitaria nr. 5 di Crotone dove gli venivano diagnosticati contusioni guaribili in 5 gg.
s.c. per come si evince dal referto medico allegato al reclamo fatto pervenire dalla società;
letto il reclamo con il quale la società Tiriolo Martelletto 2000 chiede che venga inflitta alla
squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara;
lette le contro deduzioni della società Castellese;
considerato che la società Tiriolo Martelletto 2000, a seguito dell'aggressione subita dal proprio
giocatore Mirabelli Davide, ha subito una alterazione al proprio potenziale atletico in quanto
costretta a fare entrare in campo il portiere di riserva;
ritenuto che per quanto verificatosi in campo è da ritenere oggettivamente responsabile la
società Castellese e che l'applicazione dell'art. 12 punto 1 per quanto attiene fatti o situazioni
imputabili ad accompagnatori e sostenitori della società che hanno comportato alterazioni al
potenziale atletico della società Tiriolo Martelletto 2000 non si applica la punizione sportiva della
perdita della gara;
delibera
1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del Signor
MERCURIO Francesco dirigente accompagnatore della società CASTELLESE;
2) penalizzare la società CASTELLESE di UN punto in classifica;
3) inibire fino al 27 APRILE 2005 il Signor MERCURIO Francesco dirigente accompagnatore
della società CASTELLESE;
4) infliggere alla società CASTELLESE l'ammenda di euro 150.00;
5) infliggere alla società TIRIOLO MARTELLETTO l'ammenda di euro 50.00;
6) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
7) pubblicare il risultato della gara CASTELLESE - TIRIOLO MARTELLETTO = 2- 2.