COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 2/3/2005 Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 13/02/2005 CASTELLESE – TIRIOLO MARTELLETTO 2000

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 2/3/2005 Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 13/02/2005 CASTELLESE - TIRIOLO MARTELLETTO 2000 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.86; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 40° minuto del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore da parte dell'arbitro a favore della società Castellese "succedeva una piccola rissa tra giocatori, dirigenti, allenatori, massaggiatori, giocatori di riserva e anche assistenti di parte di entrambe le società"; - che il signor MERCURIO Francesco dirigente della società Castellese, nella suddetta circostanza, aggrediva, afferrandolo per il collo, il portiere della squadra avversaria (Mirabelli Davide); - che l'arbitro cercava di intervenire per calmare gli animi ma veniva spintonato dal citato dirigente Sig. Mercurio ; - che l'arbitro si accorgeva che il portiere della società Tiriolo Martelletto 2000 "era per terra svenuto" e per questo veniva successivamente sostituito ed accompagnato presso l'azienda Socio Sanitaria nr. 5 di Crotone dove gli venivano diagnosticati contusioni guaribili in 5 gg. s.c. per come si evince dal referto medico allegato al reclamo fatto pervenire dalla società; letto il reclamo con il quale la società Tiriolo Martelletto 2000 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara; lette le contro deduzioni della società Castellese; considerato che la società Tiriolo Martelletto 2000, a seguito dell'aggressione subita dal proprio giocatore Mirabelli Davide, ha subito una alterazione al proprio potenziale atletico in quanto costretta a fare entrare in campo il portiere di riserva; ritenuto che per quanto verificatosi in campo è da ritenere oggettivamente responsabile la società Castellese e che l'applicazione dell'art. 12 punto 1 per quanto attiene fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori e sostenitori della società che hanno comportato alterazioni al potenziale atletico della società Tiriolo Martelletto 2000 non si applica la punizione sportiva della perdita della gara; delibera 1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del Signor MERCURIO Francesco dirigente accompagnatore della società CASTELLESE; 2) penalizzare la società CASTELLESE di UN punto in classifica; 3) inibire fino al 27 APRILE 2005 il Signor MERCURIO Francesco dirigente accompagnatore della società CASTELLESE; 4) infliggere alla società CASTELLESE l'ammenda di euro 150.00; 5) infliggere alla società TIRIOLO MARTELLETTO l'ammenda di euro 50.00; 6) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa; 7) pubblicare il risultato della gara CASTELLESE - TIRIOLO MARTELLETTO = 2- 2.
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