COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MAS AVELLINO – GARA MAS AVELLINO / JUVENT. CIRCELLO DELL’11.12.04 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MAS AVELLINO – GARA MAS AVELLINO / JUVENT. CIRCELLO DELL’11.12.04 – PROM. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della società Mas Avellino, in relazione alla gara in epigrafe, preliminarmente rileva che la pubblicazione delle impugnate sanzioni è stata eseguita sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 16.12.2004 e che il reclamo è stato spedito, come si evince dal timbro postale, in data 31.12.2004, ovvero oltre il termine di dieci giorni prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari. Di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, per cui è precluso l’esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Mas Avellino e di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante medesima.
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