COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE POGGIOMARINO – GARA SUMMA RIONALE T./J. POGGIOMARINO DEL 15.1.05 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE POGGIOMARINO – GARA SUMMA RIONALE T./J. POGGIOMARINO DEL 15.1.05 – 2^ C. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Juve Poggiomarino, esaminato il fascicolo di ufficio e le dichiarazioni di riconoscimento sottoscritte dai singoli calciatori sanzionati rileva: la richiesta di convocazione del Commissario di Campo non è, obiettivamente, compatibile con le circostanze temporali di riferimento, atteso che il reclamo è pervenuto al C.R. Campania in data 31 gennaio 2005, ovvero nel giorno della presente riunione di questa Commissione, e che esso contiene anche la richiesta di riduzione di una squalifica per tre giornate di gara, delle quali soltanto una residua da scontare, all’atto di questa decisione. Nel merito del ricorso, questa C.D. osserva che il gesto compiuto dal calciatore Palladino Marco non appare particolarmente grave e, comunque, non sufficiente a generare pericolo o allarme sociale, essendo limitata ad eccesso di animosità verbale. Più grave risulta invece il comportamento dei calciatori Pisacane Carlo e Sangiovanni Gianfranco i quali, pur avendo sottoscritto una dichiarazione di riconoscimento del rispettivo comportamento, hanno, per l’appunto con la dichiarazione medesima, confermato – peraltro, con apprezzabile lealtà, sia pure ex post – la loro precisa volontà di ingiuriare e di indirizzare minacce al direttore di gara. In ordine alla commisurazione della sanzione, appare comunque equa una riduzione, dal 14 aprile 2005 al 31 marzo. P.Q.M. DELIBERA di ridurre a due giornate di squalifica effettive la sanzione del G.S. comminata in danno del calciatore Palladino Marco e di ridurre al 31 marzo 2005 le squalifiche a carico dei calciatori Pisacane Carlo e Sangiovanni Gianfranco. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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