COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLO BOYS – GARA PIOPPI/VALLO BOYS DELL’11.12.2004 – SECONDA CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 03 febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLO BOYS – GARA PIOPPI/VALLO BOYS DELL’11.12.2004 – SECONDA CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Vallo Boys, rileva che il reclamo verte sulla posizione, agli effetti del tesseramento, del calciatore Mourahib Issam, utilizzato dalla società Pioppi, in occasione della gara di cui all’epigrafe, senza essere tesserato a suo favore. Nel merito, dunque, la vicenda sportiva trova una sua inconfutabile definizione. Quanto agli aspetti formali, la società Pioppi ha fatto pervenire a questa C.D. un atto con il quale ha segnalato di essere “venuta a conoscenza di un ricorso avverso il risultato finale” della gara, che sarebbe stato presentato dalla società Vallo Boys. Nel richiamato documento, sottoscritto dal presidente della società Pioppi, sig. Lavini Angelo, si sottolinea, altresì, che la società medesima non avrebbe ricevuto “alcuna comunicazione” del reclamo da parte della società Vallo Boys. Quest’ultima, a quel che si evince dagli atti d’ufficio (in specie, dalla ricevuta della raccomandata inoltrata alla società Pioppi, allegata al reclamo rimesso a questa C.D.), ha inoltrato il reclamo all’indirizzo “G.S. Pioppi – c/o Lavini Angelo”. Sul punto, soccorre la recente decisione della Commissione d’Appello Federale, relativa alla decisione, di cui alla riunione del 6 dicembre 2004, in ordine al reclamo della società Sporting Torrecuso, avverso la delibera di questa Commissione Disciplinare sulla gara Sporting Torrecuso / Stella Azzurra Sanfeliciana del 10 ottobre 2004. Nella richiamata decisione della C.A.F. si legge testualmente che, “non pubblicando” (il C.R. Campania) “le variazioni di indirizzo delle sedi societarie, l’originaria reclamante non poteva che notificare (come risulta aver fatto) il ricorso presso l’indirizzo di controparte al momento ufficialmente disponibile”. La stretta analogia e connessione logica tra le due vicende sportive (quella del reclamo della società Vallo Boys e quella dell’originario reclamo della società Stella Azzurra Sanfeliciana) non può essere revocata in dubbio. Di conseguenza, sia per doverosa coerenza in relazione al precedente giurisprudenziale di questa stessa Commissione Disciplinare, sia nel rispetto della successiva e definitiva motivazione confermativa della C.A.F., questa C.D. ritiene, superando l’obiezione della società Pioppi, di dover giudicare nel merito il proposto reclamo, infliggendo alla medesima società Pioppi la punizione sportiva della perdita della gara, di cui all’epigrafe, in ragione della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Mourahib Issam. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Vallo Boys, di infliggere a carico della società Pioppi la punizione sportiva della perdita della gara Pioppi / Vallo Boys dell’11.12.2004 con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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