COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA NOCELLETO/V.TEVEROLA DEL 30.1.05 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NOCELLETO – GARA NOCELLETO/V.TEVEROLA DEL 30.1.05 – 1^ CAT.
La C.D., letto il reclamo proposto e visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, è stato proposto e sottoscritto dal Presidente Onofrio D’Angelo, inibito fino al 28.2.05 e quindi, fino a quella data, non legittimato a firmare l’atto. Inoltre, il reclamo è sprovvisto del timbro della società. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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