COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEV. – GARA AZ.AGR.MENDUTI/S.MICHELE O. DEL 16.01.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEV. – GARA AZ.AGR.MENDUTI/S.MICHELE O. DEL 16.01.05 – 2^ CAT. La C.D., letti gli atti del fascicolo di ufficio e il reclamo presentato dalla società S.Michele Olevano, sentito il direttore di gara ed audito il rappresentante della società reclamante, rileva: la decisione della sospensione della gara nel corso di svolgimento (per l’esattezza, al 24’ del s.t.) è stata assunta dall’arbitro in sua assoluta discrezionalità, avendo egli ritenuto sussistere pericolo per la incolumità sua personale e pubblica. Le motivazioni esposte dal direttore di gara sono state ricondotte all’aggressione dai lui subita, ad opera di un dirigente della società reclamante, e alla rissa scatenatasi in campo, in assenza della Forza Pubblica. A questo proposito, non possono costituire valido elemento probatorio le contestazioni, peraltro argomentate dalla società reclamante esclusivamente in senso logico, ma in contraddizione con le risultanze del referto arbitrale, che, com’è noto, costituisce fonte di prova privilegiata. Va precisato, altresì, che, nella fattispecie, il referto arbitrale trova puntuale conforto e conferma nel rapporto del Commissario di Campo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la decisione del Giudice Sportivo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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