COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA N.OTTAVIANO/BAIANESE DEL 15.01.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA OTTAVIANO – GARA N.OTTAVIANO/BAIANESE DEL 15.01.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Nuova Ottaviano per la gara in epigrafe, relativa alla posizione del calciatore Miele Stefano, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Miele Stefano della società Baianese, come dal Comunicato Ufficiale n. 55 del 23.12.04, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica per quarta ammonizione. Il nominato calciatore, nella gara ufficiale immediatamente successiva, del 9.01.05 (Baianese / Summa Rionale Trieste) veniva inserito in distinta e vi prendeva parte, dal 23’ del secondo tempo. La squalifica, pertanto, non era da considerare scontata, per cui il calciatore in parola non era legittimato a partecipare alla gara del 15.01.2005, prima gara ufficiale successiva a quella, citata, del 9.01.2005. Poiché il Miele è stato illegittimamente impiegato nella gara di cui al reclamo, la società Baianese deve incorrere nella punizione sportiva della perdita della gara, come dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Baianese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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