COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CARIFE – GARA SPORTING CASALBORE/CARIFE DEL 5.12.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CARIFE – GARA SPORTING CASALBORE/CARIFE DEL 5.12.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, come risulta dalla nota del 4.01.2005 dell’Ufficio Tesseramento, i calciatori di cui al reclamo sono regolarmente tesserati a favore della società Sporting Casalbore: Lamparelli Claudio, n. 21.09.88, dal 5.11.04; Vernacchio Jonathan, n. 1.09.88, dal 26.10.04. Inoltre, essi non abbisognano dell’autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., in quanto hanno compiuto anagraficamente il sedicesimo anno di età alla data della disputa della gara, in ossequio al principio enunciato dalla C.A.F. nella sua riunione del 10.05.2004. Relativamente, poi, alla posizione del sig. Mangialetto Vincenzo, trattasi di componente del Consiglio Direttivo della società Sporting Casalbore e, dunque, poteva essere utilizzato dalla società Sporting Casalbore in qualità di assistente di parte. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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