COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CARIFE – GARA CARIFE/MONTECALVO B DEL 12.12.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CARIFE – GARA CARIFE/MONTECALVO B DEL 12.12.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali relativi alle gare disputate dalla società Montecalvo nel Campionato di Promozione, a partire dall’inizio del Campionato medesimo, fino alla data della gara de qua, rileva quanto segue: i calciatori Santosuosso Pompilio, n. 10.07.1984; Sorrentino Gerardo, n. 21.08.1977; Fierro Igino, n. 6.04.1975; Fioravanti Enzo, n. 20.06.1980; Fierro Luca, n. 14.07.1988 e Cristino Alessandro, n. 13.08.1979, da accertamenti esperiti presso la segreteria del C.R. Campania, non hanno superato il limite massimo (pari alla metà delle gare disputate da ciascun calciatore nel Campionato della prima squadra), sancito dalla norma stabilita in ordine alle squadre riserve partecipanti al Campionato di Terza Categoria, come dal C.U. n. 1 dell’1.07.2004, pag. 20, lettera e). Dunque, i calciatori di cui al reclamo potevano essere regolarmente schierati nella gara de qua. Relativamente al sig. Di Rubbo Antonio, inserito in distinta in qualità di assistente di parte, si rileva che egli non aveva titolo ad essere utilizzato con tale mansione, in quanto svincolato, come calciatore, dal 18.12.2004, e non censito quale dirigente della società Montecalvo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Montecalvo B la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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