COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GRICIGNANO CALCIO – GARA PAOLISI/GRICIGNANO DEL 6.2.05 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GRICIGNANO CALCIO – GARA PAOLISI/GRICIGNANO DEL 6.2.05 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Gricignano per la gara in epigrafe avente per oggetto la posizione dei calciatori Biondini Ivano, n. 21.1.77, Anzalone Giuseppe, n. 30.9.86, Bove Raffaele, n. 27.3.84, rileva che lo stesso è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 24.2.05), risulta che i predetti calciatori sono tutti tesserati per la società Paolisi con decorrenza antecedente alla rispettiva gara; Biondini Ivan dall’11.9.96 ed Anzalone Giuseppe dal 7.9.04, Bove Raffaele dal 7.9.904. Di conseguenza, i nominati avevano pieno titolo a partecipare ad essa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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