COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C.AFRAGOLA – GARA N.C.AFRAGOLA/BRUXIANUM DEL 13.2.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N.C.AFRAGOLA – GARA N.C.AFRAGOLA/BRUXIANUM DEL 13.2.05 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società Napoli Club Afragola per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Di Sarno Ciro n. 23.1.68, rileva che lo stesso è infondato. Invero, il predetto calciatore, nel corso della gara del 30.1.05, veniva sanzionato con la quarta ammonizione, ma, per mero errore materiale, sul primo Comunicato Ufficiale successivo, n. 65 del 3.2.05, gli veniva addebitata la prima ammonizione. Sul successivo C.U., n. 66 del 4.2.05, alla pagina 1504 veniva riportata l’errata corrige relativa alla sanzione della squalifica, con la precisazione che trattatasi di squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni. Alla gara successiva, Real Torre / Bruxianum del 5.2.05, il Di Sarno non prendeva parte, per cui, avendo scontato la squalifica, aveva pieno titolo a partecipare alla successiva gara del 13.2.5. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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