COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CRISTOFARO V. – GARA RIOP S.GIUSEPPE/REAL CRISTOFARO DEL 13.2.05 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL CRISTOFARO V. – GARA RIOP S.GIUSEPPE/REAL CRISTOFARO DEL 13.2.05 – ATT.MISTA
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Cristofaro V. per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei seguenti calciatori della Riop Sangiuseppe: Capasso Luigi, n. 20.9.86; Giordano Giuseppe, n. 20.02.87; Francese Vincenzo, n. 20.8.86 e Giordano Giuseppe, n. 8.3.88, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 24.2.05), risulta che i predetti calciatori non sono tesserati a favore della società Real Cristofaro V. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a) C.G.S., di sanzionare la società Riop Sangiuseppe con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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