COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BRUSCIANO – GARA BRUSCIANO/MONTEMARE DEL 23.1.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BRUSCIANO – GARA BRUSCIANO/MONTEMARE DEL 23.1.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva che il calciatore Caso Francesco ha assunto nei confronti del direttore di gara un atteggiamento certamente riprovevole. A questa C.D. appare equo ridurre la squalifica in termini di maggiore congruità e conformità all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica al calciatore Caso Francesco al 6.3.2005; nulla dispone per la tassa, non versata.
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