COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AC.F.CAMPANIA – GARA CAMPANIA/REMA PIANURA DEL 10.2.05 – FEMMINILE REGIONALE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 03 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AC.F.CAMPANIA – GARA CAMPANIA/REMA PIANURA DEL 10.2.05 – FEMMINILE REGIONALE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società A.C.F. Campania per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione della calciatrice Szaraienic Jhoanna, n. 23.1.77, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale U.T. (nota del 24.2.05), risulta che la predetta calciatrice non risulta tesserata e, pertanto, non poteva partecipare alla gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a) C.G.S., di sanzionare la società Rema Pianura con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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