COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/02/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.DEL CONCA SANCLEMORCIANO avverso ammenda € 190 per lancio di palle di neve delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 2.2.2005 gara DEL CONCA – CERVIA del 30.1.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/02/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.DEL CONCA SANCLEMORCIANO avverso ammenda € 190 per lancio di palle di neve delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 2.2.2005 gara DEL CONCA – CERVIA del 30.1.2005 L’A.S.DEL CONCA SANCLEMORCIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo, dianzi tutto in evidenza : 1) le difficoltà che ha dovuto superare nello sgombero della neve, onde consentire il regolare svolgimento della gara; 2) l’altissima presenza di spettatori(circa 2.500 persone); 3) l’impegno della forza pubblica nel mantenimento dell’ordine e l’intervento di un dirigente della Società, nel primo tempo “al primo accenno di lancio di neve dalla curva, per far cessare il tutto in pochi secondi. Se poi una palla di neve ha sfortunatamente colpito e soprattutto urtata la sensibilità di un assistente, la cosa dispiace e rammarica”. Chiede l’annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro e l’assistente, sentiti a chiarimenti, hanno totalmente confermato i referti originari dai quali si rileva che : 1) per tutta la durata dell’incontro sostenitori locali hanno lanciato palle di neve verso la panchina ospite e verso un assistente, che veniva raggiunto alla schiena, con lieve dolore nella parte colpita; 2) il lancio delle palle di neve veniva effettuato anche al termine della gara, nei confronti dell’arbitro e della squadra ospite, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 190 a carico dell’A.S.DEL CONCA SANCLEMORCIANO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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