COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica per 3 giornate calc.GRAZIA DANILO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 9.2.2005 gara CASALECCHIO – SOLIERESE del 6.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica per 3 giornate calc.GRAZIA DANILO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 9.2.2005 gara CASALECCHIO – SOLIERESE del 6.2.2005 La S.S.CASALECCHIO 1921, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato sostenendo che il calc.GRAZIA, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione “usciva celermente dal campo dalla porticina posta dietro le panchine, senza attardarsi neppure un attimo. L’arbitro scambiava il suo comportamento con quello di un altro giocatore successivamente espulso”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.GRAZIA, espulso per avere, a gioco fermo, colpito con una testata un giocatore avversario, lasciava poi il campo non certo sollecitamente; - ritenuto che l’atto di violenza, compiuto a gioco fermo dal calc.GRAZIA, capitano della S.S.Casalecchio 1921, sia stato giustamente sanzionato in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GRAZIA DANILO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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