COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C..COLORNO avverso squalifica per 3 giornate calc. ARCARI FRANCESCO e FAELLI CRISTIAN, per 4 giornate calc. TORTINI GIOVANNI e TOGNINI ALESSANDRO, inibizione al 2.3.2005 dir.acc.uff.NIZZOLI MAURO, all’8.5.2005 add.forza pubbl.sost. PECCI WILLIAM e NIERO MAURO, al 6.2.2010 dir.add.arb.DE ANTONI ROSOLINO e ammenda € 120 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 9.2.2005 gara COLORNO – SALSOMAGGIOPRE del 6.2.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 23/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.C..COLORNO
avverso squalifica per 3 giornate calc. ARCARI FRANCESCO e FAELLI CRISTIAN, per 4 giornate calc. TORTINI GIOVANNI e TOGNINI ALESSANDRO, inibizione al 2.3.2005 dir.acc.uff.NIZZOLI MAURO, all’8.5.2005 add.forza pubbl.sost. PECCI WILLIAM e NIERO MAURO, al 6.2.2010 dir.add.arb.DE ANTONI ROSOLINO e ammenda € 120 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 9.2.2005
gara COLORNO – SALSOMAGGIOPRE del 6.2.2005
L’A.C.COLORNO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che : 1) “alla fine della partita, durante il rientro negli spogliatoi, l’assistente n.1 è stato contestato da alcuni giocatori del Colorno sul gol realizzato dal Salsomaggiore nettamente in fuorigioco. La contestazione, anche se concitata, non ha mai superato la decenza. Il tono dei giocatori non era minaccioso” e “non è stata fatta nessuna minaccia nei confronti di nessuno”, anche se “l’atteggiamento dell’assistente n.1 è stato piuttosto di arrogante sfida nei confronti dei contestatori, ai quali rispondeva che li avrebbe fatti squalificare tutti”; 2) “non c’è stata nessuna contestazione da parte dei giocatori nei confronti dell’arbitro” “quindi nessun giocatore ha appellato l’arbitro con ingiurie, come invece sostiene l’assistente, tant’è che l’arbitro nel suo referto non fa alcun cenno”; 3) “i dirigenti addetti alla forza pubblica sostitutiva, hanno tentato di smorzare gli animi, non li hanno accesi”; 4) il dirigente DE ANTONI “non ha assolutamente aggredito l’assistente, tanto meno con calci e pugni” e “non ha urlato all’addetto alla forza pubblica di chiudere la porta”. Nel tentativo di sottrarre l’assistente alla contestazione, lo prendeva per un braccio e lo spingeva all’interno dello spogliatoio. “Probabilmente in questa sequenza la porta è stata aperta in maniera energica, così come lo stesso assistente è stato strattonato e spinto energicamente, ma non per aggressione, ma per essere separato dai contestatori”. “Non è vero che il DE ANTONI sia poi andato davanti allo spogliatoio dell’assistente n.1 per tentare di entrare con fare minaccioso”; 5) “il dir.NIZZOLI non è menzionato da nessuna parte, né dall’arbitro, né dagli assistenti. Per quale motivo è stato squalificato?; 6) i Carabinieri di Colorno una volta sopraggiunti allo stadio hanno potuto appurare che non era successo nulla”. Chiede una riduzione delle sanzioni e che vengano sentiti i tesserati dell’A.C.Colorno, un giornalista ed I Carabinieri di Colorno.
La Commissione,
- premesso che non vengono ascoltati i tesserati dell’A.C.COLORNO, in quanto il ricorso non è stato da loro personalmente proposto, così come non vengono sentiti il giornalista citato ed i Carabinieri in quanto non direttamente interessati;
- premesso altresì che la parte del ricorso riguardante l’inibizione al 2.3.2005 del dir.acc.uff.NIZZOLI MAURO e l’ammenda di € 120 non viene presa in esame trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. b) e d) del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- preso atto che l’arbitro e l’assistente n.1, sentiti a chiarimenti, hanno integralmente confermato, per le parti da ciascuno redatte, il referto originario e gli allegati, fornendo peraltro precisazioni sugli accadimenti occorsi;
- considerato che dall’esame degli atti ufficiali si rileva, fra l’altro, che : 1) il calc.ARCARI veniva espulso, verso la fine del secondo tempo, per aver colpito un avversario con un calcio ad una gamba, senza procurare danno fisico; 2) a fine gara il calc.TORTINI rivolgeva, urlando, all’assistente n.1 epiteti offensivi e minacciosi; 3) a fine gara il calc.FAELLI indirizzava, urlando, all’assistente n.1 epiteti offensivi e scurrili, rivolti anche all’arbitro; 4) a fine gara il calc.TOGNINI, cercava di far cadere all’assistente n.1 la bandierina, colpendola con una mano, rivolgendo nel contempo al predetto ufficiale di gara una frase assai scurrile; 5) l’assistente n.1 cercava di raggiungere lo spogliatoio, incrociando uno dei preposti al servizio d’ordine sostitutivo che gli rivolgeva reiterate frasi offensive, scurrili e minacciose; 6) sulla porta del corridoio di accesso, l’assistente n.1 si trovava davanti il dir.add.arb.DE ANTONI che gli rivolgeva una frase offensiva e, invitato ad aprire la porta dello spogliatoio, intimava invece di chiudere la porta del corridoio che dava all’esterno al sopraggiunto secondo dirigente preposto al servizio d’ordine sostitutivo. Questi, chiusa la porta, spingeva alla schiena l’assistente n.1 ed il dir.add.arb.DE ANTONI colpiva l’ufficiale di gara con un violento pugno alla mandibola sinistra, procurandogli forte dolore e barcollamento, cercando ancora di colpire l’assistente n.1 che riusciva ad entrare nello spogliatoio, approfittando anche dell’arrivo di un dirigente della squadra avversaria cui veniva richiesto di chiamare i Carabinieri; 7) le forze dell’ordine arrivavano dopo circa dieci minuti; 8) l’assistente n.1 si recava, accompagnato dall’arbitro, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma ove veniva diagnosticata una “contusione emimandibola sin.”, con prognosi di 5 giorni s.c.;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dai calc.ARCARI e TORTINI possa essere punito con una sanzione meno afflittiva;
- valutato che il contegno oltremodo biasimevole tenuto dal dir.add.arb.DE ANTONI, manifestatosi principalmente nell’atto di violenza espresso in un unico contesto, possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.ARCARI FRANCESCO, a 3 le giornate di squalifica del calc.TORTINI GIOVANNI ed al 6.2.2009 l’inibizione del dir.add.arb.DE ANTONI ROSOLINO, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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