COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.02.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. FLAIBANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELLA SOCIETA’ E DEI DIRIGENTI PICCO MARINO E BURELLI ANDREA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.02.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. FLAIBANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELLA SOCIETA’ E DEI DIRIGENTI PICCO MARINO E BURELLI ANDREA. - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: FLAIBANO – CHIONS del 23.01.2004, valevole per il campionato di Promozione – Girone A; - Visto il C.U. N. 23 del 26.01.2005, nel quale risultano adottati dal G.S.R. i seguenti provvedimenti disciplinari: Ammenda € 500 a carico del G.S. Flaibano “per gravi ingiurie e minacce proferite dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, dei suoi collaboratori e della Federazione per tutta la durata dell’incontro” ; perché una persona, il cui nominativo non era stato inserito nella distinta presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, ma riconosciuto da quest’ultimo nella persona del Sig. Picco Marino (Presidente della Soc. Flaibano), dopo la fine dell’incontro entrava nell’ambito del recinto di gioco per proferire frasi irriguardose verso la terna arbitrale e gli Organi Federali; perché numerosi propri sostenitori, dopo la fine della gara, nel mentre l’arbitro ed i suoi due assistenti, assistiti da due dirigenti della Soc. Flaibano, si avviavano verso la loro automobile passando in mezzo agli stessi sostenitori, proferivano gravi ingiurie e minacce verso gli ufficiali di gara; perché in tale occasione venivano lanciati dagli stessi sostenitori sputi verso l’arbitro, uno dei quali lo attingeva sulla schiena; perché sempre in tale circostanza l’arbitro, nonostante la protezione fornitagli dall’allenatore e dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Flaibano, veniva strattonato più volte sulle spalle dai menzionati sostenitori locali; perché, dopo che la terna arbitrale aveva raggiunto la propria automobile, alcuni sostenitori (circa sei persone) si collocavano davanti all’automezzo e sputavano ripetutamente sul parabrezza, impedendone l’immediata partenza.  Inibizione fino al 26.04.2005 a carico del dirigente Picco Marino (Presidente Soc. Flaibano) “perché, sebbene non ammesso nel recinto di gioco, ma identificato dall’arbitro in quanto personalmente conosciuto da quest’ultimo, dopo la fine dell’incontro, entrava nel recinto di gioco e proferiva, in diversi momenti, frasi irriguardose verso gli ufficiali di gara e gli Organi Federali; perché, nel mentre l’arbitro ed i suoi collaboratori stavano raggiungendo la propria automobile, assistiti da due dirigenti della Soc. Flaibano, si trovava in mezzo ad un gruppo di sostenitori locali (una quarantina), che inveivano verso gli ufficiali di gara con insulti, minacce e sputi, e non si è attivato, in tale circostanza, per calmare tale loro azione intimidatoria ed offensiva.  Inibizione fino al 26.02.2005 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Flaibano Sig. Burelli Andrea “perché, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Flaibano. Non ha adottato le cautele necessarie atte ad impedire che, dopo la fine della gara, una persona che non era stata ammessa nel recinto di gioco, entrasse all’interno dello stesso per proferire frasi irriguardose verso la terna arbitrale e gli Organi Federali; perché, sempre in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Flaibano, dopo la fine della gara non ha adottato misure più efficaci a maggior tutela dell’arbitro e dei suoi due assistenti, così come contemplato dall’Art. 65 delle N.O.I.F. - Visto il C.U. n. 25 del 9.02.2005 con il quale il G.S.R. trasmetteva, per competenza, a questa Commissione Disciplinare, il ricorso inviato erroneamente allo stesso in data 1.02.2005; - Letto il ricorso stesso e sentiti in fase dibattimentale sia il Presidente della Società ricorrente Signor Picco Marino (a titolo personale) e il dirigente Benedetti Amedeo, delegato dal Presidente stesso (inibito) a rappresentare la società; - Valutato che le tesi difensive, improntate soprattutto a convincere la Commissione sulla particolare severità delle valutazioni arbitrali, alterate rispetto alla reale situazione venutasi a creare, non appaiono verosimili e contrastano con la precisa, puntuale e circostanziata descrizione contenuta nel referto arbitrale, che deve considerarsi quindi, come più volte ricordato, prevalente rispetto alle tesi di parte; - Considerato che, anche in virtù del comportamento recidivo dei sostenitori e del dirigente Picco, i provvedimenti adottati dal G.S., non trovano spazio per alcuna revisione; P.Q.M. - Respinge il ricorso presentato dal G.S. Flaibano, confermando i provvedimenti a carico della Società stessa e dei dirigenti Picco Marino e Burelli Andrea; - Ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa reclamo.
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